Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Cosa vuol dire?
All'art. 3, comma 1, della Costituzione, è sancito il principio di uguaglianza formale, poiché è stabilito che tutti i i cittadini sono uguali alla legge senza distinzioni.
All'art. 3, comma 2, della Costituzione, è invece espresso il principio di uguaglianza sostanziale, poiché è stabilito che lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli che creano disuguaglianze.