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LE LETTURE, -, -, - - Coggle Diagram
LE LETTURE
infatti G può usare degli atti scritti come mezzi di prova o ad altri fini espressamente previsti, a condizione che ne sia data lettura in udienza
sebbene caratterizzato dai principi dell'oralità e dell'immediatezza, il codice prevede delle eccezioni dettate da ragioni di necessità e opportunità pratica
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laddove sia ASSENTE l'imputato contro cui si procede, o abbia esercitato il diritto al SILENZIO, G, su richiesta di parte, può disporre la lettura delle dichiarazioni rese precedentemente
utilizzabili contro l'imputato, ma non contro terzi senza il loro consenso (salvo inquinamento probatorio)
le lettura è consentita, quando è impossibile l'esame, anche in relazione alle dichiarazioni rese da imputati in processi connessi o collegati
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