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PERIZIA (mezzo di prova), -, -, - - Coggle Diagram
PERIZIA (mezzo di prova)
è un mezzo di prova improntato al metodo dialettico > il perito, ancorché nominato da G, non è portatore di un ruolo neutrale di conoscenza e nemmeno di una posizione privilegiata di autorevolezza e attendibilità
si pone alla pari dei consulenti tecnici nominati dalle parti, con le quali si misura dialetticamente
G, quando il sapere comune non è sufficiente per ricostruire il fatto, DEVE far intervenire nel processo un esperto
ha il medesimo dovere, quando pur essendoci altri mezzi di prova, è preferibile avvalersi di specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche
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per rispondere alla necessità di elevata professionalità del perito > sono individuati tra gli scritti in appositi albi, suddivisi in 8 categorie
se non rientra, G può nominare un perito non iscritto a tali albi, ma con adeguata motivazione
sono poi individuate in modo tassativo le cause di incapacità e le situazioni di incompatibilità a prestare ufficio di perito
incapacità > naturale (es. minore età) o giuridica (es. interdizione) nonchè incapacità rilevabili sotto il profilo dell'indegnità (es.interdizione dagli uff. pubblici)
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le incompatibilità sono determinate dall'assunzione di funzioni inconciliabili nel medesimo processo
chi non può prestare ufficio di testimone, o ha la facoltà di astenervisi, chi è chiamato a testimoniare
è prevista la possibilità di astensione o ricusazione, al fine di garantire l'obbiettività del perito
se sussiste una delle ipotesi di astensione di G, il perito deve dichiararlo altrimenti può essere ricusato
è un mezzo di prova che può essere ammesso anche per iniziativa del giudice, MA la fase di ammissione si svolge comunque nel contraddittorio tra le parti
quando G ritiene sia necessaria la perizia, deve porre la questione alle parti, aprire il contraddittorio e all'esito provvedere
G nomina il perito con ordinanza e indica l'oggetto dell'incarico, adottando i provvedimenti necessari al suo svolgimento
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sono poi previsti adempimenti preliminari > è chiesto al perito se sussiste motivo di incapacità o incompatibilità ed è poi avvertito dei suoi obblighi e delle responsabilità penali
si impegna a svolgere il suo ufficio senza altro scopo se non quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali
di seguito si instaura il contraddittorio fra le parti, il perito e i consulenti tecnici al fine di definire l'oggetto della perizia
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