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LA TESTIMONIANZA (mezzo di prova), -, salvo situazioni eccezionali e di…
LA TESTIMONIANZA (mezzo di prova)
trattasi della
rappresentazione nel processo di un fatto da parte di una persona che l'ha percepito nella realtà storica
il fatto deve concernere l'oggetto di prova
è
vietato
che il testimone
deponga sulla moralità dell'imputato, salvo fatti idonei a tratteggiarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale
non può
inoltre
deporre su voci correnti o esprime apprezzamenti personali
, salva inscindibilità dalla narrazione dei fatti
forma particolare è la
TESTIMONIANZA INDIRETTA
> consiste nella
narrazione di fatti di cui il teste non ha avuto percezione diretta, ma una conoscenza comunicatagli da altre persone fuori dal procedimento
sono
imposte diverse cautele perchè possa essere ammessa
1. deve essere indicata la persona protagonista dell'esperienza
> altrimenti sarebbe anonima
2. G d'ufficio o su richiesta, chiama la fonte originaria a deporre, se la richiesta è rigettata allora sarà inutilizzabile
salvo che sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità
3. è escluso su circostanze apprese da persone depositarie del segreto professionale
diverso per la PG
a cui è fatto
DIVIETO di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da persone informate sui fatti
nonchè
sul contenuto narrativo di querele, denunce e istanze presentate oralmente soggette a verbalizzazione obbl.
esteso alle dichiarazioni spontanee dell'indagato
domande e risposte
possono estendersi
ai rapporti di parentela o interessi necessari a
valutare la credibilità del teste
o fatti
indicativa della personalità dell'offeso quando siano funzionali alla valutazione del fatto dell'imputato
qualora ricorrano
determinate situazioni, la persona chiamata a deporre ha la facoltà/obbligo di astensione
i
prossimi congiunti
hanno la
facoltà di non rendere testimonianza
per
evitare un contenuto sospettabile di reticenza o menzogna + a tutela di un interesse soggettivo
corrispondono
2 obblighi in capo a G
non obbligarli, pena l'inutilizzabilità delle dichiarazioni
avvisare i congiunti, ad ogni fase del processo, del diritto famigliare a non testimoniare
tuttavia
e previsto obbligo di testimoniare nei casi in cui: è stato il prossimo congiunto a intraprendere iniziative processuali O egli stesso o un suo congiunto sono persone offese dal reato
segreto professionale
> conferisce
a determinati sogg. la facoltà di non deporre su fatti appresi in ragione della loro attività
segreto d'ufficio
> che ha come
depositari pubblici ufficiali/impiegati e incaricati di pubblico ufficio
segreto di Stato
>
il depositario ha l'obbligo di non deporre su fatti che ne sono oggetti
la fondatezza è verificata tramite richiesta al Consiglio dei Ministri
non è assoluto
> se G ne
accerta l'infondatezza allora viene meno
sono elencati
3 obblighi in capo al testimone
presentarsi davanti al giudice
> in caso di violazione il c.d.
testimone renitente
è accompagnato coattivamente + pena pecuniaria
se rifiuta di deporre
, il G lo informa dell'obbligo e
lo avviso che in caso di reticenza si procederà per reato di rifiuto degli uffici legalmente dovuti
rispondere secondo verità
> in caso contrario il c.d.
teste falso
può essere
soggetto al reato di falsa testimonianza
figura dell'
TESTIMONE ASISSTITO
possono
sempre essere sentiti sui fatti:
gli imputati in un procedimento connesso o collegato probatoriamente
quando
la loro indifferenza ai fatti sia stata attestata da una sentenza passata in giudicato
gli imputati in procedimento connesso teleologicamente o collegato , ancora pendente o chiuso con archiviazione/non luogo a procedere, MA solo in relazioni ai fatti oggetto di dichiarazioni implicanti una resp. penale altrui
RATIO >
bilanciare il diritto al silenzio dell'imputato chiamato a rendere dichiarazioni su resp. altrui e quello dell'imputato raggiunto da tali dichiarazioni a sottoporlo al controesame
> CONTRADDITTORIO
nonostante siano
ipotesi in cui sopravviene la compatibilità con l'ufficio, rimangono diverse garanzie
assistenza di un difensore
inutilizzabilità contra se
presunzione di inaffidabilità
> le sue dichiarazione devono essere corroborate da altri riscontri
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salvo situazioni eccezionali e di particolare urgenza
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