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DIRITTO DELLE PROVE - le violazioni nell'attività probatoria, -, -, - …
DIRITTO DELLE PROVE - le violazioni nell'attività probatoria
l'inottemperanza
a norme giuridiche
produce qualificazione negative dell'attività probatoria e a seconda del tipo di norma violata si hanno 2 REGIMI
INVALIDITA'
- consegue da norme processuali, che per la loro inosservanza, prevedano tassativamente comminatorie di nullità o inutilizzabilità
NULLITA'
> qualora vi sia
inosservanza di disposizioni processuali che definiscono le figure tipiche degli atti, cioè i presupposti e le forme per il loro compimento
L'
EFFETTO
per gli atti probatori
è che i loro risultati non possono essere utilizzati per la decisione
è
comune a tutti gli atti processuali
, compresi quelli probatori
INUTILIZZABILITA'
> ha causa nella
violazione di disposizioni processuali che vietano determinate attività probatorie
attiene
ai soli atti probatori
la
fonte di tali divieti può essere la legge stessa o le disposizioni del G, in ambito di prove atipiche
l'
EFFETTO è il medesimo della nullità
deve essere
distinta dall'INUTILIZZABILITA' FISIOLOGICA
>
essenza del PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE FASI
regola generale secondo cui
gli atti probatori compiuti in una fase hanno efficacia solo al suo interno e riguardo i provvedimento che vi si devono adottare, mentre non possono essere usati in altre fasi
ILLICEITA'
- determinata dalla violazione di una norma sostanziale ed integra reato
non comporta di per sè che il risultato di prova ottenuto sia inutilizzabile
legge penale sostanziale e processuale si muovono su piani autonomi
SALVO
le prove incostituzionali
, cioè
disposte in violazione dei diritti fondamentale della persona garantita dalla Cost. o CEDU
(parametro interposto)
in questo caso
l'EFFETTO è l'inutilizzabilità
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