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il DIRITTO DI AUTODIFESA, quasi mai tali facoltà sono sincronicamente…
il DIRITTO DI AUTODIFESA
ART.24 COST - sancisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato o grado del procedimento > da cui si ricavano autodifesa e difesa tecnica
il diritto all'autodifesa non è assoggettabile a vincoli giuridici morali, trovando riconoscimento nel principio generale secondo cui nessuno può essere costretto ad autoaccusarsi
il contegno non collaborativo è corollario fondamentale anche della presunzione di innocenza che implica:
regola di giudizio > in particolare il PM ha l'onere di provare l'accusa oltre ogni ragionevole dubbio, mentre non è previsto un onere riflesso in caso all'imputato
può decidere alla luce delle prove a carico, se fornire o meno prove a discarico, se cercare di confutare l'addebito o limitarsi alla negativa
regola di trattamento > che impone di guardare l'imputato come innocente, quindi la parte meno informata dei fatti, di conseguenza sarebbe inammissibile pretenderne un contributo conoscitivo sulle circostante
ATTIVA > la facoltà per l'imputato di interloquire nel processo per discolparsi senza obbligo di verità
a più rilevante manifestazione è poter fornire il proprio apporto conoscitivo senza soggiacere agli obblighi di verità, che caratterizzano la testimonianza
è configurata, o meglio non sanzionato, il la facoltà di mentire come corollario del diritto alla difesa su ogni elemento che possa portare alla formazione, verificazione o aggravamento di un'accusa
il MENDACIO trova copertura costituzionale nei limiti in cui è strumentale all'esercizio del diritto alla difesa
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in questo caso la condotta non sarebbe punibili, per via della scriminate dell'esercizio di un diritto
la scriminante si estende anche al silenzio quando il rifiuto di fornire indicazione sulla propria identità appare frutto di una scelta difensiva
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