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L'INTERROGATORIO, -, -, - - Coggle Diagram
L'INTERROGATORIO
è lo strumento per eccellenza di acquisizione processuale del contributo conoscitivo dell'accusato
l'ord. riconosce pienamente
il diritto fondamentale dell'inquisito di autodeterminarsi nelle proprie scelte difensive, senza subire alcuna forma di coazione
presupposto indispensabile è
la libertà morale > all'interrogato è garantita la libertà di ragionare senza condizionamenti, di non essere ingannato, non vedersi ingiustamente imposto un determinato contegno e di formare in autonomia le proprie determinazioni
la
LIBERTA DI AUTODETERMINAZIONE è a pieno titolo diritto fondamentale ed è legata al diritto di difesa, del quale precondizione
trova direttamente
tutela
in tutte quelle
disposizione che vietano ogni forma di tortura, violenza o pressione fisica o psicologica
ulteriormente assicurata mediante la
previsione di inutilizzabilità assoluta di metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione o alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti
il nostro ordinamento ha
scelto di ripudiare anche metodi come l'ipnosi, la narcoanalisi e il poligrafo
non tanto per la dubbia attendibilità,
ma per motivi di ordine etico, che impongo il rifiuto di ogni intervento sull'autodeterminazione della persona davanti all'autorità
cadono sotto un
divieto probatorio
, con conseguente inutilizzabilità, anche
gli espedienti impiegati per vincere la resistenza dell'interrogato
inganni, minaccia di sanzione penale, interrogatori esasperati che minano la salute dell'interrogato, domande suggestive o promessa di benefici
suddivisibile in
2 fasi: preliminari e merito
PRELIMINARI
> qualora siano il primo atto del procedimento a cui partecipa l'indagato
si aprono con la richiesta delle generalità + ulteriori informazioni (precedenti, condizioni di vita e patrimoniali)
il mendicio o il silenzio
sulle
strette generalità non è punibile se frutto di una scelta difensiva
riconosciuto a maggior ragione
sulle altre domande
dovrebbe discenderne che tali domande siano precedute dall'avviso della facoltà a non risponde, ma così non è
viene invece
posticipato al momento che precede le ulteriori domande
la
scansione delle attività
è quindi
IDENTIFICAZIONE > NOMINA DIFENSORE > DOMICILIO per la notificazione
solo
a seguito, dopo gli avvertimenti previsti tra cui la facoltà di non rispondere, si procede all'assunzione di informazioni
avvertimenti della facoltà di non rispondere e che le sue dichiarazioni saranno usate nei suoi confronti
circa
possibili obblighi testimoniali sul fatto altrui
(c.d.
testimone-assistito
se rende dichiarazione su fatti concernenti la responsabilità altrui, in ordine a questi, assumerà l'ufficio di testimone
non opera per le dichiarazioni che si riferiscono alla responsabilità di futuri o attuali coimputati nel medesimo processo o in processi connessi
1 more item...
non contengono riferimenti al mendicio
necessaria una
documentazione puntuale delle parole usate dall'interrogando
se mancano gli avvertimenti o vi sono lacune, le dichiarazioni sono inutilizzabili
MERITO
> in quanto
mezzo di contestazione dell'accusa
a questo procede l'autorità giudiziaria**
è tenuta a comunica il fatto attribuito all'indagato in forma chiara e precisa
(anche ex CEDU)
oggetto della contestazione sono anche le prove a carico dell'indagato nonchè le relative fonti
la
facoltà di non svelare le fonti
è limitata ai casi in cui
sussistano fondati e concreti motivi per ritenere possibile l'inquinamento delle prove
l'
omessa erronea o lacunosa contestazione rende l'interrogatorio
affetto da nullità intermedia
in seguito alla contestazione dell'addebito
l'indagato espone quanto ritiene utile per la sua difesa
la sequenza sarebbe
contestazione e discovery > versione difensiva indagato > domande
non essendo obbligatorio l'interrogatorio,
PM può mantenere segreti gli elementi raccolti fino alla necessaria discovery segnata dall'avviso di conclusione delle indagini > slavo che necessiti del contributo conoscitivo dell'indagato
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