CHIUNQUE, IN ASSENZA DI ESIGENZE TERAPEUTICHE, PROVOCA, AL FINE DI MENOMARE LE FUNZIONI SESSUALI, LESIONI AGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI DIVERSE DA QUELLE INDICATE AL PRIMO COMMA, DA CUI DERIVI UNA MALATTIA NEL CORPO O NELLA MENTE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 3 A 7 ANNI.