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CAPO III: RAPPORTI CON COLLEGHI (33-38) - Coggle Diagram
CAPO III: RAPPORTI CON COLLEGHI (33-38)
ART. 33 PRINCIPIO DI COLLEGANZA
DEVE ESSERCI RISPETTO RECIPROCO, LEALTA' E COLLEGANZA
SOSTEGNO TRA COLLEGHI INDIFFERENTEMENTE DALLA NATURA DEL RAPPORTO O GERARCHIA
ART. 34 CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DELLE DISCIPLINE PSICOLOGICHE
LO PSICOLOGO SI IMPEGNA A COMUNICARE I PROGRESSI DELLE PROPRIE CONOSCENZE E TECNICHE ALLA COMUNITA' PROFESSIONALE
PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI TALI PROGRESSI PER SCOPI DI BENESSERE UMANO E SOCIALE
ART. 35 INDICAZIONE DELLE FONTI
NEI LAVORI SCIENTIFICI O RICERCHE BISOGNA SEMPRE CITARE I CONTRIBUTI ALTRUI E RELATIVE FONTI
ART. 36 GIUDIZI SULL'OPERATO DI COLLEGHE E COLLEGHI
NON SI DEVONO ESPRIMERE PUBBLICAMENTE GIUDIZI SU COLLEGHI IN MERITO A
COMPETENZE
OPERATO
FORMAZIONE
REPUTAZIONE
QUALORA CI SI TROVI DAVANTI A CONDOTTA PROFESSIONALE SCORRETTA CHE POSSA CAUSARE UN DANNO
LO PSICOLOGO E' TENUTO A COMUNICARLO ALL'ORDINE COMPETENTE
ART. 37 ACCETTAZIONE DEL MANDATO
LO PSICOLOGO DEVE ACCETTARE UN LAVORO SOLO SE RIENTRA NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE
IN CASO CONTRARIO HA L'OBBLIGO DI INVIARE IL SOGGETTO AD ALTRI
ART. 38 DIGNITA' PROFESSIONALE
NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE O CASI DI RAPPRESENTANZA LO PSICOLOGO DEVE MANTENERE UNA CONDOTTA DIGNITOSA E DECOROSA