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UDIENZA PRELIMINARE pt.2, è possibile dal momento dell'accertamento…
UDIENZA PRELIMINARE pt.2
udienza in camera di consiglio, di cui è redatto verbale in forma riassuntiva, sostituita dalla forma integrale qualora ve ne sia esigenza processuale
Verificata la regola costituzione delle parti, Se G rileva una violazione degli obblighi di forma chiara e precisa in relazione all'imputazione, invita il PM a formulare di nuovo l'imputazione e in caso di inerzia gli restituisce gli atti
CARTABIA - G suggerisce in udienza i correttivi da apportare all'imputazione e solo in extrema ratio dichiara la nullità dell'imputazione > da terzo e imparziale diviene copartecipe nell'elaborazione dell'accusa
Se G non restituisce gli atti al PM, allora dichiara APERTA LA DISCUSSIONE
inizia con l'esposizione introduttiva del PM, basata sui risultati di indagine e gli elementi di prova che giustificano il rinvio in giudizio
finisce con gli interventi dei difensori > della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato e dell'imputato
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tra i due momenti si colloca un momento eventuale in cui l'imputato può chiedere di rilasciare dichiarazioni spontanee o essere sottoposto ad interrogatorio (direttamente dal GUP o con la forma dell'esame e controesame)
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Gli interventi in questa fase sono basati su fonti di prova precostituite, prove assunte tramite incidente probatorio ed eventuali dichiarazioni spontanee o interrogatorio dell'imputato
tutti questi elementi conoscitivi accedono all'udienza mediante un controllo di ammissibilità condotto da G
G opera un controllo volto a verificare se il fatto e le circostante dell'imputazione corrispondono al quadro che emerge dagli elementi di prova e alla definizione giuridica astratta prevista dalla norma
se manca tale correlazione allora sollecita il PM a modificare l'addebito e in caso di sua inerzia, gli restituisce gli atti con conseguente regressione del procedimento
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Quando il Giudice non è in grado di decidere allo stato attuale degli atti, perchè ritiene incomplete le indagini preliminari, emette un ordinanza con la quale indica le "ulteriori indagini", fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza
ART. 421 bis - è affidato al GUP un controllo su 2 livelli > deve accertare il grado di completezza delle indagini svolte in sede preliminare, tuttavia non dispone ulteriori indagini ogni qualvolta vi sia incompletezza investigativa, ma solo quando questa si riflette sull'inidoneità a sostenere l'accusa
il dovere in capo al PM di seguire le indicazioni di G deriva dall'onere di compiere in modo tendenzialmente completo le indagini
la vincolatività delle indicazioni del giudizio è confermata dalla facoltà riconosciuta al procuratore generale di avocare le indagini
svolte le indagini in conformità alle indicazioni ricevute, il PM si presenta nuovamente davanti a G per esibire gli elementi raccolti
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il presupposto che consente a G di accedere al supplemento probatorio, rappresentato dall'impossibilità di decidere allo stato degli atti, può derivare sia da una situa che si configura al termine della modifica di imputazione sia da una situazione che si presenta al termine delle indagini integrative
ART.422 - Se il giudice continua a ritenere che le prove raccolte non siano sufficienti per una decisione, può disporre direttamente l'assunzione di nuove prove in udienza
G potrà assumere qualsiasi tipo di prova (non vi è un elenco tassativo) salvo il LIMITE DELL'EVIDENTE DECISIVITA' ai fini della pronuncia della SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
è possibile dal momento dell'accertamento della regola costituzione delle parti fino alla chiusura della discussione
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