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DIBATTIMENTO - i PRINCIPI, -, -, - - Coggle Diagram
DIBATTIMENTO - i PRINCIPI
PUBBLICITA'
> trattasi di un principio
funzionale al controllo della collettività sull'amministrazione della giustizia e strumento di prevenzione degli abusi, essendo la visibilità connotato essenziale di ogni potere esercitato in modo democratico
non previsto esplicitamente in cost. MA si ricava da:
obbligo di motivazione
è anche
garanzia esterna
> cioè il rendiconto che fa G al popolo sovrano
partecipazione diretta del popolo
è
assicurata in primis dalla regola generale dello svolgimento in forma pubblica dell'udienza
che si perde nei gradi successivi al primo
ORALITA'
>
impone l'uso della voce nell'assunzione delle dichiarazione dei testimone e delle parti
implica in generale una
predilizione per gli atti che si formano oralmente
anche questo va a perdersi nell'impugnazioni
IMMEDIATEZZA
> implica
un rapporto privo di intermediazione tra l'acquisizione delle prove e la decisione dibattimentale
sancito
anche cost.
> ART.111 - il processo si svolge
davanti AL (non un) G terzo e imparziale
discende
quindi anche
l'immutabilità di G
> il
medesimo nella fase istruttoria e decisoria
finalizzato
ad ottenere
una decisione basata sul nitido ricorso dei fatti appresi da G nel corso dell'istruzione dibattimentale
sono chiaramente
previste delle eccezioni
> in particolare
INCIDENTE PROBATORIO
permette un'acquisizione anticipata della prova, qualora vi siano i presupposti
percui
davanti ad un G diverso da quello della deliberazione
CONCENTRAZIONE
> secondo cui
il dibattimento dovrebbe svolgersi senza soluzione di continuità
implica
che non ci siano spazi temporali tra le fasi dibattimentali
con lo scopo di
garantire che la decisione ne sia risultato fedele e non sia alterata da elementi esterni che ingannino la memoria di chi è chiamato ad emetterla
si perde per ragioni di efficienza
CONTRADDITTORIO
> inteso in
2 accezioni: confronto dialettico fra le parti davanti a G terzo e imparziale + metodo dialogico nella formazione della prova
previsto a
livello cost. ART.111
sono
previste delle eccezioni
> in particolare
il consenso dell'imputato, la provata condotta illecita e l'accertata impossibilità di natura oggettiva
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