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ARCHIVIAZIONE
il procedimento si svolge in contraddittorio con la persona offesa, se è nel suo interesse esserne informata, e la persona sottoposta alle indagini, salvo che G accolga senza formalità la richiesta di archiviazione
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viene fatta notifica della richiesta alla persona offesa, se ha dichiarato il proprio interesse o se il delitto si è svolto con violenza su di essa
con l'avviso si precisa che entro 20gg può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta di proseguimento delle indagini
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la persona offesa, o in un caso particolare l'indagato, possono presentare OPPOSIZIONE alla richiesta di archiviazione
l'opposizione della persona offesa, è percepita come ulteriore rimedio all'incompletezza investigativa
infatti tramite essa si richiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando a pena di innammisibilità, l'oggetto delle investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova
in questo caso, se è ammissibile, l'opposizione funge da impulso per la procedura camerale in contraddittorio
il provvedimento di archiviazione non è impugnabile, ma è possibile presentare nei suoi confronti il reclamo in taluni casi di nullità
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il RECLAMO deve essere presentato entro 15gg dalla conoscenza del provvedimento, davanti al tribunale in composizione monocratica che provvede con ordinanza non impugnabile, senza l'intervento delle parti (che possono tuttavia presentare memorie)
se fondato allora il tribunale annulla il decreto o l'ordinanza e ordina la restituzione degli atti al Giudice
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è prevista poi un'apposita procedura nel caso in cui l'archiviazione sia richiesta per particolare tenuità del fatto, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento della colpevolezza dell'indagato
pertanto il PM oltre ad avvisare la persona offesa, deve avvisare l'indagato che ha interessa a evitare una pronuncia non pienamente liberatoria
in questo caso non è necessario che l'atto di opposizione indichi l'oggetto dell'investigazione suppletiva ma solo le ragioni del dissenso
anche perchè rileva nell'accertamento dell'abitualità, qualora ricommettesse il reato in futuro
il provvedimento di archiviazione produce effetti limitatamente preclusivi > cioè impedisce di procedere nuovamente per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona, ma solo in mancanza di autorizzazione del giudice
la riapertura delle indagini può essere disposta, anche in assenza di nuove prove, se vi sia l'esigenza di compiere nuove indagini per scoprire nuove prove
con la RIFORMA CARTABIA
si è reso più impegnativo l'onere del PM che deve motivare tale esigenza, dimostrando che è ragionevolmente prevedibile l'individualizzazione di nuove fonti di prova che possono determinare l'esercizio dell'azione penale
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dopo l'autorizzazione, il PM deve procedere ad una nuova iscrizione della notizia di reato > quindi nuovo procedimento penale, autonomo al precedente
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è quindi meno incisiva della sentenza di non luogo a procedere, che per essere revocata necessita della scoperta di nuove prove in grado di determinare il rinvio al giudizio
quando mancano i presupposti per l'esercizio dell'azione penale, il PM richiede l'archiviazione
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