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TERMINI per la CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, AVVISO ALL'…
TERMINI per la CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
è previsto che
il PM debba concludere le indagini preliminari
entro 1 anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato
entro 6 mesi per le contravvenzioni
entro 1.5 anno per i delitti del doppio binario
quando
le indagini sono complessa
è prevista la possibilità
di una sola proroga, con autorizzazione del GIP, per un tempo non superiore a 6 mesi
la richiesta dovrebbe essere fatta
prima della scadenza, tuttavia GIP può autorizzarla anche a termini scaduti
se
rigettata
, allora
gli atti di indagini posteriori alla scadenza sono inutilizzabili
ed è fissato un ulteriore termini per l'esercizio dell'azione penale
se non sono ancora scaduti i termini allora le indagini proseguono
in ogni caso i
termini massimi di durata delle indagini sono:
max 18 mesi per i delitti, o 1 anno per le contravvenzioni
SALVO che ricorrano le QUATTRO FATTISPECIE che PROLUNGANO A 2 ANNI la durata massima
1.
che si proceda per
i reati del doppio binario
2.
nel caso di
notizie di reato che rendono particolarmente complesse le indagini per la molteplicità di fatti collegati o per l'elevato numero di persone offese o sottoposte alle indagini
3.
indagini che
richiedono il compimento di atti all'estero
4.
procedimento in cui
è necessario mantenere il collegamento fra più uffici del PM
AVVISO ALL'INDAGATO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI
deve precedere, a pena di nullità, la richiesta di rinvio a giudizio
tale avviso
dovrebbe precedere la scadenza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari
, ma non avviene nella prassi in quanto non ci sono conseguenze
l'avviso determina la discovery investigativa
finalizzata a
far comprendere all'indagato i motivi dell'addebito provvisorio
e a consentirgli di articolare la propria strategia difensiva
anche
in vista dell'esercizio del diritto alla prova contraria in dibattimento
a seguito della notificazione,
l'indagato può esercitare le seguenti facoltà difensive
1. chiedere il completamento delle indagini
> indicando atti di indagini ulteriori non esplorati dal PM o non sufficientemente approfonditi (ma non vi è una sanzione se il PM li ignora)
2. richiedere l'interrogatorio o presentarsi per rendere dichiarazioni spontanee
se il PM non vi procede, la richiesta di rinvio a giudizio è nulla
, ma spesso lo depotenzia delegandolo alla PG
la
riforma Cartabia
ha previsto che
l'organo d'accusa possa presentare domanda di differimento della notifica di avviso al procuratore generale presso la corte d'appello solo in 2 casi
poichè i PM non avvisavano se non dopo la conclusione delle indagini preliminari
1.
quando
sia stata disposta l'applicazione della custodia cautelare o degli arresti domiciliari e il giudice non abbia ancora provveduto o la misura non è stata eseguita
2.
se la
conoscenza degli atti di indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona, la sicurezza dello stato o nei diritti del doppio binario arrecare un pregiudizio, non evitabile, alle indagini
perchè
avviso comporta la discovery e tali misure richiedono che l'atto sia a sorpresa
entro 20gg dalla richiesta il procuratore si pronuncia
se ricorrono i presupposti,
autorizza per un tempo non superiore a 6 mesi (1 anno per il doppio binario)
altrimenti
rigetta la richiesta e ordina di provvedere alla notifica dell'avviso entro 20gg
PM guadagna quindi almeno 40gg mediante la richiesta
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