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ATTIVITA' INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE, ., - - Coggle Diagram
ATTIVITA' INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE
ACQUISIZIONE DELLE NOTIZIE
>
mediante 3 modalità
colloquio informale non verbalizzato
(scelta consigliati in quanto spesso non si sa quali informazioni si otterranno) >
colloquio preparatorio informativo durante cui si sonda se la fonte di prova potrebbe essere favorevole all'assistito
colloquio formale
(corrisponde all'assunzione di sommarie informazioni della PG) >
il difensore in questo caso è tenuto alla verbalizzazione, assumendo quindi il ruolo di pubblico ufficiale, e alla fono-video registrazione
il difensore
decide discrezionalmente se, quando e come presentarlo, ma non può distruggere le prove acquisite
pubblico ufficiale >
è tenuto a riportare gli eventi esattamente come accaduti e risponde penalmente del falso ideologico, anche per omissione
dichiarazioni scritte
>
il difensore può richiedere alla fonte di prova una dichiarazione scritta, possibilmente autografa, che è a tutti gli effetti un documento proveniente dal testimone
in
ogni caso vige l'obbligo di informare le fonti di prova, circa
la propria qualità e lo scopo del colloquio
se intende semplicemente conferire oppure ricevere o assumere informarzioni, e in quale modalità
dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte a indagini o imputate nello stesso procedimento o in un procedimento connesso/per reato collegato
della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazione > differenza di potere rispetto agli organi inquirenti
qualora
il difensore voglia rendere coercitiva l'assunzione di informazioni dovrà ricorrere agli organi inquirenti o fare richiesta di incidente probatorio
in questi casi scatta
l'obbligo di servitù alla giustizia
,
salvo il diritto a non autoincrimianarsi*
è
conferito al PM potere di SEGRETAZIONE
> può quindi
qualora sussistano specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare fatti e circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza
non si tratta del divieto generale di riferire alla difesa le risposte date al PM, ma si estende a tutte le conoscenze del testimone
RICHIEDERE DOCUMENTI ALLA PA
> richiedere delle copie a sue spese, e
in caso di rifiuto è possibile richiedere l'intervento del PM o del G
nella
prassi
, se la PA è a conoscenza di un procedimento penale
non rilascia i documenti a meno che vi sia richiesta scritta di G o PM
ottenere tali documenti in modo coercitivo risulta spesso complesso, in quanto spesso si esplorano tracce investigative senza sapere ancora il contenuto
VISIONARE LO STATO DI LUOGHI O COSE
luoghi pubblici o aperti al pubblico
> in questo caso
il difensore può recarvisi senza problemi come ogni altro privato cittadino
luoghi privati in assenza di consenso
di chi ne ha la disponibilità > in questo caso
l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal Giudice con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità
ATTIVITA' INVESTIGATIVA PREVENTIVA
> è data al difensore la
possibilità di svolgere attività investigativa preventiva
,
per l'eventualità che si instauri un procedimento penale
può svolgersi prima della notizia di reato o anche dopo di essa se non è conosciuta dalla persona sottoposta
richiedere un APPOSITO MANDATO DIFENSIVO con sottoscrizione autenticata
> contenente la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce
le indagini in questione
non possono avere ad oggetti gli atti che richiedono l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria
(accesso a luogo privato senza consenso)
o l'intervento della stessa
(assunzione di informazione coercitiva)
la documentazione dell'attività investigativa del difensore è inserita nella parte riservata del fascicolo informatico del difensore
Nel
dibattimento, le indagini difensive hanno la medesima rilevanza degli atti di indagine preliminare
> la documentazione è
inserita nel fascicolo del PM e utilizzabile per le contestazione durante gli esami testimoniali delle parti
se vi è la documentazione di
atti non ripetibili
viene
sempre inserita nel fascicolo per il dibattimento
hanno
portata amplissima
> possono
svolgersi nel corso di tutto il processo, ma anche oltre il giudicato (finalizzata alla revisione) o prima dell'avvio formale del procedimento
.
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