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INDAGINI PRELIMINARI DEL PM, -, - - Coggle Diagram
INDAGINI PRELIMINARI DEL PM
ACCERTAMENTI TECNICI
> il PM
può compierli, nominando e avvalendosi di consulenti tecnici
, che non possono rifiutare la loro opera
ripetibili
> in questo caso
l'atto di indagine è disciplinato dalle disposizioni del corrispondente mezzo di prova (in questo caso la consulenza tecnica)
irripetibili
> si riferisce a
situazioni di non rinviabilità della prova, in presenza di accertamenti riguardanti
persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione
trattatasi di
situazioni in cui è ragionevole prevedere che l'assunzione della prova, se differita nella sede naturale "in condizione di parità delle parti", non sarebbe più utile
il PERICOLO DI DISPERSIONE PROBATORIA, impone di
svolgere l'atto garantendo il contraddittorio con l'indagato, la persona offesa e i difensori > in vista dell'utilizzata dibattimentale dei risultati
è garantito il
diritto al contraddittorio scientifico
>
i difensori e i consulenti tecnici da essi nominati, hanno diritto ad assistere e partecipare agli accertamenti nonchè formulare riserve e osservazioni
i verbali degli accertamenti irripetibili sono
inseriti nel fascicolo dibattimentale
gli stessi accertamenti
possono essere compiuti mediante perizia nell'incidente probatorio
in cui interviene il perito del GIP
> il che riposta all'istituto della
RISERVA DI PROMUOVERE INCIDENTE PROBATORIO
difatti
l'iniziativa può essere assunta dall'indagato, prima della nomina del consulente tecnico, e comporta l'ONERE di proporre richiesta di incidente probatorio entro 10gg dalla formulazione della riserva
in mancanza
della richiesta >
la riserva perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata
in questo caso si procede all'accertamento tecnico
se è
validamente formulata
> allora
PM dispone che non si proceda ad accertamenti tecnici
, salvo che se differiti non possono più essere compiuti
se li dispone ugualmente
> allora
gli accertamenti non sono invalidi ma semplicemente inutilizzabile come prova nel dibattimento
sono
utilizzabili quindi nei riti speciali
PRELIEVO COATTO DI CAMPIONI BIOLOGICI
> il
PM può compiere operazioni consistenti nel prelievo di capelli, peli o mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti tecnici,
in mancanza di consenso
possono essere disposti
in via ordinaria con autorizzazione del GIP
> quando
si proceda per determinate ipotesi di reato e gli accertamenti siano indispensabili per la prova dei fatti
in via d'urgenza dal PM, quando vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo potrebbero derivare grave o irreparabile pregiudizio alle prove
l'atto urgente è disposto con decreto motivato e sottoposto alla procedura di convalida, pena la la nullità e l'inutilizzabilità delle info raccolte
permette l
'accompagnamento coattivo e l'esecuzione coatta
INDIVIDUAZIONE
> istituto
preordinato ad acquisire conoscenze storiche fruibili nel procedimento
l'atto
è compiuto
se necessario alla immediata prosecuzione delle indagini
> perciò
assume rilevanza investigativa e non probatoria
per questo
è DEFORMALIZZATO > privo di garanzie sul piano della difesa e dell'attendibilità dell'accertamento, e documentato tramite verbale riassuntivo
è
compiuto presentando
(anche tramite immagine)
l'oggetto, cosa o persona, a chi deve eseguire l'individuazione
salva la possibilità del vetro a specchio, qualora vi si a fondata ragione di temere che vi sia intimidazione o altra influenza
ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
>
dalle persone in grado di riferire circostante utili ai fini delle indagini
- medesima disciplina delle sommarie informazioni assunte da PG
elementi di
discrimine sono
che il
PM può disporre l'accompagnamento coattivo della persona informata sul fatto
, in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento
se la persona rende dichiarazioni false o tace ciò che sa, risponde del REATO di false informazioni al PM
non rileva nel caso della PG, salvo favoreggiamento personale
INTERROGATORIO
> è
inoltre attribuita la possibilità a chi sa di essere indagato di presentarsi al PM e di rilasciare dichiarazioni
MA il PM non ha l'obbligo di interrogarlo
persona sottoposta a indagini
o
persone imputate in un procedimento connesso o reato probatoriamente collegato
costituisce un mezzo di indagine
>
difatti il PM può disporre l'accompagnamento coattivo dell'indagato
su autorizzazione del GIP
però
a garanzia del diritto di difesa
>
l'imputato deve essere invitato almeno 3gg prima, salvo ragioni di urgenza, e avvisato della possibilità di accompagnamento coattivo
il compimento da parte del PM di un atto a cui il difensore ha il diritto di assistere impone di notificare l'INFORMAZIONE DI GARANZIA
contestualmente anche la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, sul presupposto che non sia stato nominato un difensore di fiducia
a pena di nullità degli atti successivi e propulsivo
il
fine
è quello di
consentire la preparazione della difesa sin dalla fase delle indagini preliminari, che presuppone la conoscenza della natura e dei motivi dell'accusa
taluni sono garantiti
con avviso > interrogatorio, ispezione, individuazioni a cui deve partecipare l'indagato e accertamenti tecnici irripetibili
senza avviso > perquisizione e sequestro
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