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Capo I - Principi generali (Parte 1) - Coggle Diagram
Capo I -
Principi generali
(Parte 1)
Art.1 - Campo di applicazione
Comma 1- gli iscritti all’albo devono rispettare il c.d.
Comma 2- nessuno può invocare l’ignoranza della legge per eludere la responsabilità disciplinare
Comma 3- aggiornamento delle norme deontologiche ai nuovi setting “atipici” (ad es. le prestazioni a distanza)
Art. 2 - Procedure disciplinari e sanzioni
Nei casi di cattiva condotta, le sanzioni sono previste anche se non espressamente descritte nel c.d. perchè non prevedibili.
Art.3 - Principio di responsabilità
Lo psicologo deve accrescere le conoscenze (crescita professionale e diffusione della cultura psicologica) sul comportamento umano e garantire il benessere psicologico dei pz.
Assunzione di una responsabilità sociale, in quanto possono intervenire significativamente nella vita delle persone.
Art. 4 - Principio del rispetto e della laicità
Attività informativa è diversa da quella di carattere sanitario, in quanto lo psicologo è tenuto a raccogliere il consenso informato (quindi obbligo di informazione su: trattamento proposto, benefici e rischi, modalità di svolgimento).
nel caso di prestazioni di carattere non sanitario, deve comunque fornire determinate informazioni (sulle proprie prestazioni, sulle finalità e modalità di queste, e sui limiti giuridici della riservatezza).
Laicità: indipendenza da rigidi sistemi di credenze, dal pregiudizio e dal condizionamento al servizio delle ideologie,
Nel caso in cui lo psicologo lavori all’interno di un’istituzione, deve rispettare i principi etico-deontologici non solo nella relazione con l’utente, ma anche nella relazione con l’istituzione.
QUINDI: diritto di autodeterminazione, ovvero obbligo di informazione e rispetto delle differenze individuali, di genere e culturali degli utenti.
Art. 5 - Competenza professionale
Mantenimento di un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, formazione continua e ad ampio spettro.
In caso di violazione di quest’obbligo—> illecito disciplinare
“SAPERE DI NON SAPERE”
Art. 6 - Autonomia professionale
Diritto e dovere di esercitare la propria professione in maniera indipendente, nessuno può limitare la loro libertà di giudizio e azione (anche quando collaborano con altri professionisti, nel rispetto sempre delle competenze altrui).
Art. 7 - Validità dei dati e delle informazioni
Rigore metodologico, valutazione dell’attendibilità del dato rilevato, corretta gestione delle variabili, propria credibilità come professionista e di tutta la categoria di appartenenza.
Formulazione di interpretazioni sulla base di info valide e attendibili.
Non attribuire tratti o caratteristiche a persone che neanche si conoscono
Art. 8 - Tutela della professione e contrasto dell’esercizio abusivo
L’esercizio abusivo di una professione senza l’abilitazione è un reato. Punizione: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 50.000€
È un reato anche esercitare psicoterapia senza aver svolto la scuola di specializzazione.
Chi è iscritto all’albo deve segnalare i casi in oggetto al Consiglio dell’ordine
Art. 9 - Consenso informato nella ricerca
Consenso informato—> lo psicologo deve dare sempre le seguenti informazioni alle persone coinvolte nella ricerca: scopi, procedure, metodi,tempi, rischi, modalità di trattamento dei dati personali, nome del ricercatore (il suo status scientifico e la sua istituzione di appartenenza).
Chi partecipa alla ricerca deve avere la libertà di rifiutare o ritirare il consenso in qualsiasi momento. Se prima dell’attività sperimentale, non è possibile dare info sulla ricerca, lo si deve fare alla fine.
Garantire ai soggetti il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all’anonimato.
Art. 10 - Attività professionali con gli animali
Sia in ambito sperimentale, che in contesti clinici (es. pet therapy), l’animale deve essere rispettato sia dal punto di vista del benessere fisico che da quello psicologico.
Art. 11 - Segreto professionale
Il professionista è tenuto al segreto professionale nel rispetto di fonti legislative ordinarie. Il segreto non riguarda info ottenute accidentalmente o in contesti diversi da quello professionale
Lo psicologo può violare il segreto professionale per giusta causa: quando è inevitabile e rappresenta l’unico strumento per la tutela di un diritto o interesse legittimo.
Ipotesi di giusta causa:
-caso fortuito o forza maggiore
-costringimento fisico
-errore determinato dall’altrui inganno
-legittima difesa
-stato di necessità