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Le fonti del diritto - Coggle Diagram
Le fonti del diritto
Il procedimento di formazione della legge nel nostro ordinamento italiano è regolamentato dall’articolo 70 della Costituzione e si articola in quattro fasi fondamentali:
Iniziativa legislativa: il potere di iniziativa legislativa spetta al Governo, ai parlamentari, al popolo, al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e ai Consigli Regionali. La proposta di legge viene presentata al Presidente di una delle due Camere (Senato o Camera dei Deputati).
Esame e approvazione: il progetto di legge viene esaminato e discusso dalle Commissioni parlamentari competenti, poi votato in aula. Se approvato, il progetto viene modificato o confermato.
Promulgazione: il Presidente della Repubblica promulga la legge, convertendola in una norma giuridicamente vincolante.
Pubblicazione: la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rendendola accessibile al pubblico
si dividono
Fonti di produzione: strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall'ordinamento, che servono a dettare quali siano le fonti del diritto che producono le norme giuridiche e tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico.
- Fonti atto: rappresentate da documenti normativi emanate secondo particolari procedure (SONO REGOLE SCRITTE)
- Fonti fatto: sono rappresentati da rapporti spontanei, come usi e consuetudini (NON SONO REGOLE SCRITTE)
Fonti di cognizione: strumenti che servono per conoscere le norme emanate dallo Stato
- Gazzetta Ufficiale, G.U. (raccoglie le leggi del Parlamento e i decreti del Governo)
- Bollettino Ufficiale della Regione, B.U.R. (raccoglie le leggi regionali)
- Testi Unici, T.U. (raccolte di norme giuridiche che servono a coordinare in un unico testo la legislazione di un certo argomento) es. Testo Unico in MATERIA di sicurezza sui luoghi di lavoro
- Codici, come il Codice Civile e il Codice Penale (raccolte di norme giuridiche di diverso tipo)
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Vacatio legis: periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione di una legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e la sua entrata in vigore.
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Abrogazione e annullamento: l'annullamento di una norma è disposto dalla Corte Costituzionale, per incompatibilità della norma con la costituzione e per vizi o di legittimità o di merito. L'abrogazione è l'istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione ex nunc (non retroattiva) degli effetti della norma.
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Fonti interne: sono le norme giuridiche emanate nel nostro Stato
Fonti esterne: vengono prodotte da organismi esterni (es. l'Unione Europea)
Efficacia della legge: capacità di una norma giuridica di produrre effetti giuridici nel tempo e nello spazio
In caso di conflitto tra due norme giuridiche:
- Principio della competenza: quando le norme sono ordinate dalla costituzione secondo una differente competenza;
- Principio gerarchico (gradi diversi): prevale quella di grado superiore;
- Principio cronologico (pari grado): si applica quella successiva nel tempo
Principio di irretroattività: impossibilità di punire un comportamento umano per un fatto che, al momento della sua commissione, non era sancito come reato da alcuna legge preesistente (es. norme penali)
Principio di territorialità: la legge italiana si applica a tutti i soggetti (cittadini e stranieri) che commettono reati nel territorio dello Stato.
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