Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
PEGNO, FIDEIUSSONE, C. AUTONOMO di GARANZIA, . (CONTENUTO dell'…
PEGNO
-
PEGNO su BENI MOBILI
ART. 2786
- si costituisce con:
- la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa
-> spossesamento del debitore o terzo
- in alternativa può essere:
- consegnata/o a un terzo designato dalle parti
- messa/o in custodia di entrambe le parti
-> disposizione solo con cooperazione
- il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. Tuttavia la prelazione:
- non si può fare valere, se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o del terzo designato
- non ha luogo, se il pegno non risulta da scrittura con data certa contenente una sufficiente indicazione del credito e della cosa
! credito garantito > €2,58
ART. 2794
- lo svincolo del pegno è possibile se il debitore ha adempiuto esattamente
- x la restituzione della cosa è necessario:
- pagare interessi
- pagare capitale
- rimborsare spese relative a debito e pegno
- l'escussione della garanzia consiste nella soddisfazione del creditore mediante la vendita forzata del bene
- il creditore deve intimare, mezzo ufficiale giudiziario, al debitore di pagare il debito e gli accessori, pena vendita
- se entro 5gg non è proposta opposizione, il creditore può fare vendere la cosa al pubblico incanto
.
- è:
- pattuibile una forma di vendita diversa
- possibile chiedere al giudice l'assegnazione della cosa in pagamento, fino a concorrenza del debito, secondo la stima fatta con perizia o prezzo corrente (se esiste prezzo di mercato)
- nullo il patto commissorio
= patto con cui si definisce il passaggio della proprietà della cosa in caso di non pagamento del credito entro il termine
PEGNO su CREDITI
- soggetti presenti:
- un creditore
- relativo debitore, che è creditore nei confronti di un 3°
.
- prelazione (art. 2800) se:
- il pegno risulta da atto scritto
- (e) la costituzione del pegno è stata notificata al debitore ceduto
- (o) la costituzione del pegno è stata accettata con scrittura avente data certa dal debitore ceduto
.
- riscossione (art. 2803, 2804)
- se il credito garantito non è scaduto, alla scadenza del credito ricevuto in pegno il creditore è tenuto a riscuotere il credito ricevuto in pegno:
- se ha per oggetto denaro o altre cose fungibili, deve depositarle, su richiesta del debitore, nel luogo stabilito o determinato dal giudice
- se il credito garantito scade, si attiva la garanzia, quindi il creditore può:
- trattenere il denaro per il suo soddisfacimento e restituire il residuo al costituente del pegno
- (o) fare vendere le cose diverse dal denaro
- se scade prima il credito garantito, il creditore può:
- attendere la scadenza del credito ricevuto in pegno
- richiedere l'assegnazione in pagamento del credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito
- fare vendere il credito ricevuto in pegno
- garanzia reale (art. 2784)
- può essere costituito a garanzia dell'obbligazione:
- dal debitore
- da un terzo per il debitore
- può insistere su:
- beni mobili
- universalità di mobili
- crediti
- altri diritti aventi per oggetto mobili
FIDEIUSSONE
-
ART. 1936 - FIDEIUSSORE
- vincolo fideiussorio (= vincolo che caratterizza la posizione del fideiussore) può nascere da
- contratto
- atto unilaterale = promessa fatta dal garante
= colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui
SOGGETTI COINVOLTI nella vicenda
- creditore
- debitore
- fideiussore
- rapporto con il creditore
--> il debitore può non esserne a conoscenza
- volontà espressa
--> consapevolezza della portata della garanzia
- tenuto ad adempiere in caso di inadempimento del debitore
--> funzione è satisfattiva dell'obbligazione fideiussoria
ACCESSORIETÀ del VINCOLO FIDEIUSSORIO
= stretto nesso tra l'impegno del fideiussore e il debito garantito
VALIDITÀ (art. 1939)
- fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale
! obbligazione principale assunta da incapace
Requisiti di esistenza e validità dell'obbligazione fideiussoria:
- esistenza dell'obbligazione principale
- validità dell'obbligazione principale
MODIFICA dell'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
- incide sull'obbligazione fideiussoria
- riduzione, estensione o estinzione della 1°
= riduzione, estensione o estinzione della 2°
FIDEIUSSIONE OMNIBUS
= fideiussione è prestata per tutti i debiti, presenti e futuri, che un
soggetto abbia nei confronti di un creditore
- tipica nel rapporto banca-cliente
- non così denominata nel cc
- art. 1938 parla di possibile fideiussione prestata per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo max garantito
- art. 1956 x evitare condotte opportunistiche (banche)
= F per un'obbligazione futura è liberato se il C, senza speciale autorizzazione del F, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le sue condizioni erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito
--> C (banche) hanno iniziato a inserire la clausola di preventiva rinuncia del F
(= C si può rivolgere direttamente a F)
- art. 1956 x non validità della preventiva rinuncia del F ad avvalersi della liberazione
ESCUSSIONE della GARANZIA (art. 1957)
= se alla scadenza, il D non paga, il C attiva la garanzia presentando istanza giudiziale vs il D
- il F rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il C abbia proposto le sue istanze entro 6m e le abbia continuate con diligenza
- il limite è di 2m, se il F ha limitato, espressamente, la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale
! pattizio, soprattutto nella prassi bancaria (> 6m)
C. AUTONOMO di GARANZIA
"STORIA"
- Europa
- Germania
- prassi degli operatori di com. int.
- atipico in Italia
"DEFINIZIONE"
- garanzia personale
- no accessorietà caratterizzante la fideiussione
-> no opponibilità delle eccezioni
- funzione indennitaria
= si tiene indenne il creditore dalle conseguenze dell'inadempimento del debitore
-
c. di FIDEIUSSIONE o C. AUTONOMO di GARANZIA?Corte di Cassazione (civile, sezioni unite, 2010) ha individuato i seguenti temi:
- diversa funzione degli strumenti
- la fideiussione ha funzione satisfattiva
- il c. autonomo ha funzione indennitaria
- diversa struttura degli strumenti
- nella fideiussione il vincolo lega il creditore e il garante
- nel c. autonomo l'impegno del garante è nei confronti del debitore, anche se si tratta di un impegno che verrà attivato nei confronti del creditore garantito
CONSEGUENZA della qualificazione di una garanzia personale come c. autonomo di garanzia (e non come fideiussione)
--> invalidità dei 6m per attivarsi verso il garante perché tale è legata al carattere accessorio
QUALIFICAZIONE delle POLIZZE FIDEIUSSORIE
= impegno assunto da una banca o compagnia di assicurazione a garantire un creditore in caso di inadempimento del debitore
- caratterizzato da clausola di pagamento a prima richiesta
senza eccezioni
-> si risponde valutando come inquadrare, tra le due forme, un c. con clausola di pagamento a prima richiesta senza eccezioni o analoga (incondizionatamente)
- manifestazione di forte deroga alla disciplina legale della fideiussione
= problema della compatibilità con la fideiussione
--> l'inserimento di tale clausola dovrebbe orientare l'interprete verso l'approdo alla fattispecie di c. autonomo
! salva evidente contraddizione tra forma e sostanza
.
CONTENUTO dell'OBBLIGAZIONE FIDEIUSSORIA (art. 1941)
- determinato sulla base dell'obbligazione principale. Infatti la fideiussione:
- non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore
- non può essere prestata a condizioni più onerose
! l'eventuale parte eccedente o contratta a condizioni più onerose, è valida nei limiti della principale
- può prestarsi per una parte del debito o a condizioni meno onerose
ECCEZIONI opponibili dal FIDEIUSSORE (art. 1945)
- il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale
! derivante da incapacità
--> incertezza del creditore di ottenere il pagamento dal fideiussore perché il suo impegno è legato alla posizione del debitore
- importante quando tra le parti principali sono intercorsi rapporti tali per cui sono nati
- crediti
- contro-crediti
--> meccanismo di compensazione li elide
LETTERA di PATRONAGE
Giurisprudenza e letteratura giuridica, dopo averle mappate, le hanno distinte in:
LETTERE di PATRONAGE DEBOLE
= informano e convincono un finanziatore a concedere un credito
- di norma:
- scritta dalla capo-gruppo o una controllante
- vs una banca
- per descrivere i rapporti e la solvibilità della controllata
- es. dichiarazione di approvare il rapporto
- il destinatario basa la decisione sulla veridicità delle informazioni
--> falsità potrebbe incidere sul comportamento in buona fede contrattuale
--> responsabilità precontrattuale di chi l'ha rilasciata = x danno
LETTERE di PATRONAGE FORTE
= fanno assumere (al dichiarante) obbligazioni di fare che interessano al creditore in caso di concessione del credito
- di norma:
- per assicurare la solvibilità della controllata
- es. impegno a mantenere inalterata la propria partecipazione
- qualificata come promessa unilaterale
- da cui sorge un vincolo negoziale
- da cui deriva una responsabilità contrattuale
DEFINIZIONE
= dichiarazioni (lettere) aventi lo scopo di convincere un creditore a fare credito a un beneficiario
- forma garanzia atipica
- non modello contrattuale
- molto usata nei gruppi societari
- basata sulla reputazione di chi la fa
GARANZIA
= strumento giuridico che, in caso di inadempimento del debitore, permette al creditore di soddisfare la propria pretesa
- Il meccanismo varia a seconda della natura della garanzia:
- reale = bene o complesso di beni riservati alla soddisfazione del creditore
-> pegno e ipoteca
- personale = soggetto adempie al posto del debitore
-> fideiussone
IPOTECA
- insiste su immobili o mobili registrati
--> per essere costituita, l'atto da cui deriva dev'essere iscritto nei relativi registri
-
-
POSIZIONE del CREDITORE vs FIDEIUSSORE (art. 1944)
- il fideiussore è responsabile in solido con il debitore per il debito
= stesso livello delle parti
--> se il debitore non paga, il creditore può rivolgersi al fideiussore senza agire esecutivamente sul debitore
- pattuibile la preventiva escussione del debitore
- fideiussore deve indicare i beni del debitore da sottoporre a esecuzione
! non è detto sia capace
.
- se vi sono più fideiussori per lo stesso debito, ognuna è responsabile per l'intero
- pattuibile il beneficio della divisione
surroga legale - art. 1203
= in automatico
- a vantaggio di colui che essendo tenuto, con altri o per altri, al pagamento del definito aveva interesse di soddisfarlo
- spesso nei c. di fideiussione vi sono clausole di pagamento:
- a prima richiesta = non bisogno di istanza giudiziale x pagamento del F, ma semplice richiesta al F
- senza eccezioni = a prima richiesta + non possibilità di eccepire
- la questione è:
- sono compatibili con il vincolo fideiussorio?
- cambiano la natura della garanzia?
--> sparti acqua tra il c. di fideiussione e il c. autonomo di garanzia
eccezioni del debitore al creditore: prescrizione debito, nullità c.
polizza fideiussoria per forza a titolo oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito