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MISURE CAUTELARI PERSONALI (il procedimento), -, -, - - Coggle Diagram
MISURE CAUTELARI PERSONALI (il procedimento)
Sull'applicazione e la revoca delle misure cautelari, nonché la modifica delle loro modalità si occupa il giudice che procede
il
PM non ha poteri restrittivi della libertà personale, ma gli compete unicamente un potere di iniziativa
che è condizione necessaria perchè il giudice si pronunci ma non lo vincola
l'obbligo in capo al PM di presentare anche le deduzioni/memorie difensive e gli elementi a favore dell'imputato è finalizzato a dare a G un quadro più completo
è inoltre
finalizzato ad assicurare un maggiore equilibrio, poiché il provvedimento applicativo in quanto atto a sorpresa non consente il contraddittorio
regola generale
è che
G non abbia potere di iniziativa
> tuttavia, in quanto garante della proporzionalità e adeguatezza,
può decidere di imporre una misura diversa da quella richiestagli
eccezionalmente, qualora la condizione dell'imputato sia portata alla sua attenzione, può procedere ex officio
avvisando il PM
è poi tenuto alla:
REVOCA
> qualora le
condizioni di applicabilità risultano mancanti o venute meno
MODIFICA
> qualora le
esigenze cautelari
permangono ma risultano
aggravate o attenuate
deve provvedere entro 5gg dalla richiesta
il giudice si pronuncia mediante
ordinanza
che
deve contenere a pena di nullità
:
descrizione sommaria del fatto
esposizione e autonoma valutazione dei presupposti
qualora l'esigenza cautelare sia data dal pericolo di inquinamento delle prove deve essere fissata la durata della misura
motivo dell'uso di quella specifica misura
l'ordinanza che ha disposto
la custodia cautelare, deve essere consegnata in copia all'imputato
quelle che dispone le
altre misure
invece
è notificata all'imputato e poi depositata in cancelleria
la notifica indebolirebbe le possibilità di cattura
'95 - è stato introdotto
POTERE-DOVERE del giudice di INTERROGARE la persona sottoposta a indagini qualora sia chiamato a valutare gli elementi addotti per la revoca o modifica della misura
potere > se si richiede la rivalutazioni di elementi gia trattati
dovere > se si presentano nuovi elementi
INTERROGATORIO DI GARANZIA
- caso di estinzione o modifica >
interrogatorio obbligatorio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento per il G che ha disposto la misura
immediatamente o comunque non oltre 5gg per la custodia cautelare o 10gg per le altre misure
salvo che l'abbia interrogato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo
è
perentorio
> può essere
differito solo per assoluto impedimento dell'interrogando
, non rileva l'impedimento di G
finalità di autodifesa e non investigativa
> previsto per consentire a G di
valutare se esistano effettivamente o se permangano le condizioni di applicabilità
difatti
l'omesso interrogatorio di garanzia è causa di estinzione della misure cautelare
nonostante sia circondato da cautele e prescrizioni, il provvedimento restrittivo della libertà personale può essere adottato infondatamente o in violazione della legge
l'imputato davanti ad un provvedimento cautelare coercitivo che ritiene ingiusto, può percorrere due strade
RIESAME
> gravame puro, quindi non necessità di motivi a sostegno
questo in relazione ai
tempi brevi
che lo contraddistinguono >
10GG per la richiesta + 5gg per la trasmissione degli atti dal GIP + 10gg per il tribunale del riesame per decidere
il tribunale
può annullare il provvedimento, riformarlo in senso favorevole o confermarlo,anche per ragioni diverse
MA
divieto di reformatio in peius
in quanto mezzo d'impugnazione
riservato all'imputato
(il
presupposto è l'adozione della misura cautelare
)
Impugnabile con ricorso in cassazione
APPELLO
> previsto per il controllo sui provvedimenti cautelari in tutti i casi diversi da quelli di riesame
diverge dal riesame in quanto
deve essere motivato
tribunale decide entro 20gg dalla ricezione degli atti
il
giudizio è vincolato ai motivi di appello
> non è possibile adottare un provvedimento diverso da quello richiesto o dalla conferma
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