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CONTRATTO
di APPALTO, CONTRATTO
di SUB-FORNITURA INDUSTRIALE, CONTRATTO
…
CONTRATTO
di APPALTO
DEFINIZIONE - ART. 1655
- contratto con il quale una parte assume
- con organizzazione dei mezzi necessari
- e con gestione a proprio rischio
- il compimento di un'opera o di un servizio
- verso un corrispettivo in danaro
SOGGETTI
- appaltatore = figura su cui grava la prestazione caratteristica del c.
- caratteri personali non rilevanti
! pattizio
- organizzazione produttiva rilevante perché in esistenza di essa si attende l'esecuzione esatta
- committente = figura che affida l'incarico e che si obbliga al pagamento del corrispettivo
CARATTERISTICA
= obbligazione di fare
- realizzo di un'opera
= costruzione di un bene non esistente
- prestazione di un servizio
= creazione di un'utilità per il committente
-> contaminazione normativa con il c. somministrazione a prestazioni continuative di servizi
.
- non è un c. di durata, ma il tempo è rilevante
"c. a esecuzione protratta nel tempo"
VENDITA o APPALTO
- Dare vs Fare
- Criterio della giurisprudenza: necessità di realizzare un'opera specifica, che risponde alle esigenze specifiche di chi le commissiona
--> prevalenza funzionale del fare
- Impegno del mandatario:
- non è il solo fare teso a un risultato
- bensì è il conseguimento di un risultato, frutto dell'attività
ORGANIZZAZIONE
- è l'appaltatore a procurare e organizzare mezzi, strumentali e materiali, necessari x il compimento di opera/servizio
--> appaltatore è un imprenditore
--> c. tipicamente d'impresa
--> ampia discrezione operativa = scelta di tecniche operative
--> responsabilità tecnica
.
- nel silenzio del c., è l'appaltatore a fornire la materia necessaria per compiere l'opera
- se così non fosse, rimane la responsabilità tecnica
= pronto avviso al committente dei difetti della materia fornita
- scoperti in corso dell'opera
- idonei a compromettere la regolare esecuzione
! committente che vuole continuare
.
- appalto a regia = no margine di autonomia tecnica
! non vero e proprio appalto
RISCHIO
- La gestione a proprio rischio è così interpretabile
- rischio economico
= corrispettivo in denaro determinabile:
- a corpo, cioè una tantum, con il rischio di non rientrare nei costi
- a misura, cioè quantità input usati*prezzo unitario
- rischio di perimento fortuito dell'opera prima della consegna
- perimento o deterioramento
- x causa imputabile ad alcuno
- prima dell'accettazione del committente o prima che il committente sia in mora a verificarla
--> carico di chi (o nella misura in cui) ha fornito la materia
- rischio di impossibilità sopravvenuta nel compimento dell'opera
- scioglimento x impossibilità
- x causa imputabile ad alcuno
--> committente deve pagare la parte compiuta, nei limiti in cui gli è utile e in proporzione al prezzo pattuito
SUB-APPALTO
- strumento negoziale di cui si può servire, su autorizzazione, l'appaltatore
CHI RISPONDE al COMMITTENTE?
--> sentenza cassazione civile 2011
- tra committente e sub-appaltatore non si instaura un rapporto
- sub-appaltatore risponde, e si può rivolgere, al solo appaltatore
- il solo appaltatore risponde al committente
RESPONSABILITÀ del COMMITTENTE
- ART. 1676
- i dipendenti dell'appaltatore, per eseguire l'opera/servizio, possono agire contro il committente x conseguire quanto è loro dovuto (=retribuzioni) fino all'ammontare del debito del committente verso l'appaltatore al momento
.
- ART. 29 Legge Biagi (d.lgs. 276/2003)
- (c. 1) l'appalto è diverso dalla somministrazione di lavoro x l'organizzazione dei mezzi necessari. Essa può risultare anche:
- dall'esercizio del potere organizzativo/direttivo vs i lavoratori, dall'appaltatore
- dall'assunzione del rischio d'impresa, dall'appaltatore
- (c. 2) il committente, che sia imprenditore o datore di lavoro (= esercita attività impresa o prof.), è responsabile in solido con appaltatore e sub-appaltatori vs lavoratori per:
- trattamenti retributivi
- quote TFR
- contributi previdenziali
- premi assicurativi
maturati nell'esecuzione del c. (fino a 2 anni dalla cessazione)
.
! esluse sanzioni civili -> responsabile l'inadempiente
--> tutela dipendenti, condizione fragile del committente
TUTELA del COMMITTENTEIn passato 2 particolari situazioni, oggi eliminate:
- beneficio di preventiva escussione a carico dell'appaltatore o subappaltatore
- salvaguardia del committente mediante diversi modi
- x mezzo di organizzazione di categoria
Oggi, si tutela con l'inserimento nel c. di apposite clausole:
- subordinamento del pagamento del corrispettivo alla verifica dell'esatto adempimento di obbligazioni
- retributive
- contributive
- assicurative
- richiesta di documenti da cui risulti la regolarità dell'appaltatore
C. APPALTO COMPLESSO
FIGURE AGGIUNTIVE
- di norma liberi professionisti, legati al committente con un c. d'opera prof.
- progettista = colui che redige il progetto per conto del committente
- se non coincide con l'appaltatore, questo svolge il progetto solo dopo la verifica di:
- fattibilità tecnica = fattibilità con mezzi a disposizione
- bontà tecnica = funzionamento di tutto o avviso
- direttore dei lavori = se nominato dal committente, lo rappresenta sul piano tecnico e funge da interlocutore tecnico dell'appaltatore
.
!! se le cose non funzionano, il committente si rivolge all'appaltatore, che cerca di riversare la responsabilità su tali soggetti
CORPO PRINCIPALE contenente:
- clausole relative alle obbligazioni principali
- serie di documenti tecnici allegati, come:
- capitolato d'appalto = documento tecnico, tipico dell'edilizia, che definisce le perdite specifiche delle opere. Contiene:
- dettaglio opere
- dettaglio modalità di realizzo opere
- specifica materiali da usare o requisiti dei materiali
- prezzario per voci e totale dovuto dal committente
--> tenta di definire, con la migliore approssimazione, i caratteri della prestazione e l'impegno economico
--> miglior mezzo per valutare l'adempimento
- documentazione relativa al c. garanzia = strumento x maggiore pretesa del creditore vs debitore
--> cautela del committente affinché appaltatore rispetti tempi e modi
Dal c. di APPALTO derivano modelli contrattuali che nel tempo hanno assunto una certa autonomia, per lo meno dal punto di vista dei fenomeni economici.
- C. di sub-fornitura industriale --> fenomeno outsourcing
- C. di logistica
-
COMMITTENTE
RECESSO
- sempre, anche in corso di esecuzione d'opera o prestazione di servizio
- purché mantenuto indenne l'appaltatore da:
- spese sostenute
- lavori eseguiti
- mancato guadagno
OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
= pagamento corrispettivo
- silenzio, all'accettazione dell'opera
- patto di tempistica di pagamento
- acconto
- tranche successive
- saldo a conclusione dell'opera
- clausole adeguamento del corrispettivo alle variazioni avvenute nel periodo di esecuzione x variazione costo materie prime o MOD
ART. 1664 - ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO
- impossibilità sopravvenuta dell'opera
DISPOSITIVA fino a escludere il diritto --> cassazione 2014
- x effetto di circostanze imprevedibili
- ci sono state variazioni nel costo di materiali o MOD
- comportanti una variazione del prezzo complessivo > 1/10
--> possibile revisione del prezzo (x la parte > 1/10), su richiesta di una parte
- difficoltà nell'esecuzione dell'opera
- x cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti
- comportanti un aumento notevole dell'onerosità della prestazione sull'appaltatore
--> equo compenso spettante all'appaltatore
VERIFICA dell'OPERA compiutasi
- diritto del committente di compiere le attività di carattere tecnico-materiale necessarie per verificare l'esatto adempimento
- prima di ricevere la consegna
- da quando l'appaltatore lo mette nelle condizioni di svolgerla
--> l'esito della verifica è il collaudo
- il collaudo con esito positivo porta all'accettazione dell'opera
- seguono gli effetti dell'accettazione
.
- L'opera si considera accettata se il committente:
- non esegue la verifica senza giusti motivi
- non ne comunica il risultato entro un breve termine
- riceve senza riserve la consegna dell'opera
ART. 1662 = verifica nel corso di esecuzione d'opera
- committente ha diritto di:
- controllare lo svolgimento dei lavori
- verificarne lo stato, a proprie spese
- se accerta un'esecuzione che non procede secondo le condizioni stabilite e a regola d'arte, ha diritto di:
- fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare
! oltre il termine, il c. è risoluto con diritto al risarcimento del committente
- "a regola d'arte" = diligenza tecnica caratteristica dell'attività dell'appaltatore; i parametri di valutazione sono:
- conoscenza della specifica normativa
- conoscenza degli usi e della pratica del settore
- esperienza maturata nel tempo
-
-
-
.
ARTT. prima del 1662 = varianti d'opera
= regole che realizzano l'adeguamento progressivo del contenuto del c.
- Volute dal legislatore perché:
- il c. appalto si basa sull'idea che il c. risponde all'interesse del committente
- tali modifiche sono necessarie x le opere complesse
--> attività esecutiva protratta nel tempo
--> possibili modifiche delle condizioni esterne impattanti sull'attività
ART. 1659 - variazioni concordate del progetto
- l'appaltatore che voglia modificare le modalità convenute dell'opera, deve richiedere autorizzazione scritta al committente
- nel silenzio, se il prezzo dell'opera è definito globalmente, non ha diritto a diverso compenso
ART. 1660 - variazioni necessarie del progetto
DISPOSITIVA
- l'esecuzione a regola d'arte che richiede delle modifiche al progetto, può portare a:
- un accordo tra le parti
- a un loro non accordo -> intervento del giudice x definizione di modifiche e influenza sul prezzo
- l'appaltatore può non avere i mezzi organizzativi ed economici
- se l'importo delle variazioni > 1/6 del prezzo complessivo, può recedere e ottenere equa indennità
- il committente può non avere le risorse economiche
- se le variazioni sono notevoli, può recedere e corrispondere un equo indennizzo
ART. 1661 - variazioni ordinate dal committente
DISPOSITIVA
- esclusivo beneficio, limitato a:
- ammontare < 1/6 del prezzo complessivo
- diritto dell'appaltatore al compenso x maggiori lavori, anche se prezzo definito globalmente
- non obbligo dell'appaltatore ad adeguarsi alle variazioni proposte se:
- < 1/6 del prezzo complessivo
- ma, comportanti notevoli modifiche di natura dell'opera
- (o) comportanti notevoli modifiche di quantitativi nelle singole categorie di lavori previsti
-> se rifiuta, esegue come convenuto
- maturazione del diritto dell’appaltatore al pagamento
- passaggio del rischio di perimento o danneggiamento fortuito del bene
- venire meno della responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi palesi dell’opera
CASSAZIONE CIVILE 2012
- La clausola che definisce totale ed esclusiva responsabilità x danni derivanti dalle opere sull'appaltatore
- Non può essere invocata verso il terzo
- Ha diritto di rivalsa sull'appaltatore
CASSAZIONE CIVILE 2012
- Il direttore dei lavori è tenuto a:
- accertare la conformità realizzazione dell'opera al progetto
- accertare la conformità delle modalità di esecuzione al capitolato
- segnalare all'appaltatore le situazioni anomale e gli inconvenienti
CASSAZIONE CIVILE 2012
- Il committente è responsabile del danno provocato dalle opere o procedimenti alle proprietà confinanti
- indipendentemente dalla rivalsa nei confronti dell'appaltatore
- Necessaria però colpa nella scelta dell'appaltatore o nell'intervento dell'attività dell'appaltatore
ART. 1677bis (ultimo del c. appalto), 1° gennaio 2022
- Se l'appalto ha per oggetto
- congiuntamente
- la prestazione di due o più servizi di logistica
- relativi alle attività di:
- ricezione
- trasformazione
- deposito
- custodia
- spedizione
- trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto
- alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro
- si applicano le norme del c. di trasporto, in quanto compatibili
! normativa strana perché vengono richiamate più attività della logistica integrata ricondotte all’appalto, con poi l’applicazione delle norme del c. di trasporto
- --> L'idea è di evitare l'applicazione della Legge Biagi (che pone a carico del committente retribuzione, contributi e assicurazione dei dipendenti) almeno per la parte dei servizi di logistica aventi per oggetto il trasferimento di cose, e quindi facilmente assoggettabile alla normativa dei c. di trasporto
ART. 9 L 192/1988
- è tipica la posizione di forza del committente sul sub-appaltatore (spesso esclusivo)
-> dipendenza economica
.
- c. 1 = è vietato l'abuso di una o più imprese dello stato di dipendenza economica in cui si trova nei suoi o nei loro riguardi un'impresa cliente o fornitrice
- c.1 = con dipendenza economica si intende la situazione in cui un'impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi
- c.1 = la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti
- c.1 novità = salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori
- c. 2 = l'abuso può anche consistere nel:
- rifiuto di vendere o comprare
- imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie
- interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto
- c. 3 = è nullo il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica
- c. 3 = il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese
- le inibitorie
- x risarcimento dei danni