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CONTRATTO di
SOMMINISTRAZIONE
o contratto di fornitura, CONTRATTO di
…
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CONTRATTO di
AGENZIA
- c. tipico (art. 1742) usato nella distribuzione commerciale
- regole di derivazione comunitaria x tutela del debole
- riferimento normativo diverso a seconda dei soggetti
- agente = p. fisica
-> quasi sempre condizione di para-subordinazione, asimmetria negoziale
-> applicazione, in caso di controversie tra le parti, del rito del lavoro (= dipendente)
-> applicazione art. 2751bis (regole relative ai privilegi) perché il credito da provvigioni ha privilegio generale sui mobili del debitore
- soggetto aderisce ad un'associazione di categoria firmataria di un accordo economico collettivo e nel c. esso è richiamato
-> l'accordo diviene fonte, cioè si applica, al c. agenzia
AGENTE
- l'attività degli agenti è disciplinata dalla L204/1985
- requisiti soggettivi dell'agente
- istituzione dell'albo degli agenti
- D.lgs. 59/2010 ha abolito l'albo, ma è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese
- l'art. 1742 cc
- suggerisce in capo all'agente lo status di imprenditore
- se non è rivestita la qualità, richiede l'iscrizione al REA
ART. 1742 DEFINIZIONE e FORMA
= contratto in cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico (di fare) di promuovere, per conto dell'altra parte (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti, in una data zona.
- c. bilaterale in cui di norma l'agente agisce nell'interesse del preponente (= per suo conto), ma senza rappresentanza (= in proprio nome)
= raccoglie ordini che inoltra al preponente, che deciderà se darne conclusione
- c. di durata
! c. di procacciamento di affari
- c. caratterizzato da un'area geografica
.
- provato per iscritto
- diritto irrinunciabile delle parti di ottenere dall'altra un documento che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive
ART. 1743 DIRITTO di ESCLUSIVA
Nel silenzio del contratto, esso nasce con un diritto di esclusiva sia:
- dell'agente "mono-mandatario"
= non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari da più imprese in concorrenza tra loro
.
- del preponente
= non può valersi di più agenti nella stessa zona e per lo steso ramo di attività
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CLAUSOLA di ESCLUSIVA a favore
dell'avente diritto alla somministrazione (art. 1568)
- Il somministrante non può compiere
- nella zona per cui è concessa l'esclusiva
- e per la durata del contratto
- né direttamente, né indirettamente
- prestazioni della stessa natura di quelle che formano l'oggetto del c.
! sensata se c. B2B volto alla distribuzione commerciale del prodotto
- Inoltre (art. 1568, comma 2), l'avente diritto che
- assume l'obbligo di promuovere la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva
- nella zona assegnatagli
- risponde dei danni in caso di inadempimento (di quest'obbligo)
- anche se ha rispettato il minimo quantitativo fissato
- la 2° clausola è una particolarità di alcuni c. di distribuzione commerciale atipici
! se l'avente diritto è un C, si verifica la vessatorietà delle clausole circa il recesso
- concessione di vendita a metà tra:
- l'integrazione minima "rivendita autorizzata"
- l'integrazione massima "franchising"
- concessione di vendita, come l'agenzia, vede rilevante la cooperazione tra i contraenti
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ingredienti caratteristici del contratto
- ubicazione sede operativa affiliato
- esclusiva a favore dell'affiliato
- l'agenzia, a differenza della concessione di vendita, vede il rischio economico della vicenda contrattuale sul preponente
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accordo economico collettivo = c. collettivi volti a disciplinare in modo esaustivo il rapporto contrattuale, trovando un equilibrio tra esigenze contrapposte
Cassazione civile, 22/02/1999, n. 1469
- Massima:
- la concessione di vendita
- pur presentando aspetti che l'avvicinano al c. di somministrazione
- non consente di essere inquadrata in uno schema contrattuale tipico.
.
- Si tratta di un contratto innominato
- che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione
- che consiste, sul piano strutturale, in un contratto normativo
- dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita o di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale
- Dunque:
- cedente e cessionario stipulano una specie di contratto cornice che regola gli aspetti principali di futuri contratti di fornitura di prodotti che il concessionario si impegna ad acquistare e poi rivendere
- questo contratto cornice si riferisce alla componente di scambio del contratto di concessione di vendita (che spesso non viene quindi regolata da un contratto di somministrazione)
Corte d'Appello di Napoli 2005
- i segni distintivi, l'immagine e la reputazione commerciale del franchisor possono generare nel cliente del franchisee la incolpevole convinzione di trattare con un affiliato:
- dotato di reputazione e correttezza commerciale identiche a quelle dell'affiliante
- di presumibile serietà e capacità economica
- il cliente che ha subito danno dall'inadempimento del franchisee, in base al principio dell'apparenza, ha diritto ad agire per il risarcimento vs il franchisor
- il franchisor è responsabile di colposa omissione dei controlli:
- sulla persona
- sulle modalità di svolgimento della attività del franchisee
!! per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale