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pluralismo e cooperazione - Coggle Diagram
pluralismo e cooperazione
è un elemento inelimiinabile del sistema dei bc perché attiene al profilo funzionale delle attività, a quello istituzionale e a quello costituzionale
la cura del patrimonio culturale si articola in una pluralità di profili, qualificati come interessi pubblici, quali conservazione, fruizione e valorizzazione
sussiste anche l'imcomprimibile pluralità della cultura come espressione della democraticità e del pluralismo del nostro ordinamento
si ha una pluralità di interessi e una pluralità di attori a rendere il sistema dei bc un sistema necessariamente pluralistico
I profili da considerare sono 4: Stato-Regioni; ruolo degli enti locali; livello sovranazionale; pubblico-privato
Stato e Regioni: il riparto di competenze avviene x funzioni e x assetto proprietario
ruolo degli enti locali: gli art 114 e 118 Cost. esprimono una preferenza di massima alla valorizzazione del livello locale
l'accordo di programma quadro è l'accordo con enti locali e altri sogg. pubblici o privati promosso in attuazione di un'intesa istituzionale x la definizione di un programma esecutivo di interventi
l'allocazione delle funzioni amministrative dovrà rispettare il canone di adeguatezza di esercizio della funzione e quindi ricorrendo al principio di differenziazione. fondamentale è il principio di sussidiarietà verticale
livello sovranazionale: tutela e valoriz. dei bc sono state ogg. di un progressivo interessamento dell'ordinamento comunitario. entrato in vigore nel 2009, il Trattato di Lisbona riconosce la tutela della diversità culturale come vincolante per gli Stati dell'Ue. il Trattato Ue all'art 167 parla del patrimonio culturale di importanza europea in relaz. alla cittadinanza europea
si verifica una sorta di integrazione tra i livelli internazionale e nazionale, laddove il primo individua l'oggetto di protezione e il secondo fornisce lo strumento per attuarla
cooperazione interistituzionale: si verifica x la necessità di condividere l'esercizio di funzioni riconducibili alla tutela del bc intesa in senso ampio, cioè comprendnedo anche fruizione e valorizzazione
la programmazione negoziata viene descritta come una forma di regolamentazione concordata tra sogg. pubblici o tra il sogg. pubblico e parti pubbliche o privati x l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo.
si tratta di un accordo tra amministrazione centrale; regionale e delle province autonome con cui i sogg. si impegnano a collaborare
la programmazione negoziata è uno strumento suscettibile di applicazione generale. prime esperienze applicative di programmaz. negoziata nel sistema dei bc risale al '99 il primo Accordo di programma quadro tra il Mibac e la Rgione Lombarduia
disposiz. del Cod x i bc: l'art 5 Cod sottolinea il decisivo contributo delle Regioni e degli altri e nti territoriali nella collaborazione e nello svolgimento delle funzioni di tutela dei bc. l'art 5 attribuisce direttamente alle Regioni l'esercizio di funzioni di tutela relativa a manoscritti, autografi, carteggi, raccolte librarie, libri
nell'art 112 si dà una generale codificazione del principio di consensualità: Stato, Regioni ed enti pubblici stipulano accordi x definire strategiee obiettivi di valoriz.
il sistema distingue, sul piano concettuale e giuridico tre fasi distinte: una fase strategica, di identificaz. delle linee di valoriz. e l'identificaz. del territorio, dei bc e dei sogg.; una programmaz. specifica e una fase gestionale
le 3 funz. possono essere eercitate da un unico sogg., scegliendo la formula di gestione diretta o possono essere date a tre sogg. distinti in questo caso ammministraz.-accordo, organismi misti-programmaz., sogg. prescelti con gara-gestione; oppure mista
sponsorizzazione art 120 è ogni contributo erogato x la progettaz. e l'attuaz. di iniziative in ordine a tutela e valoriz.
possono essere ogg. di sponsoriz. iniziative del Ministero, delle Regioni, degli enti pubblici territoriali, di sogg. pubblici e persone giuridiche private no profit, o di privati proprietari di bc.
(art 26 e 27 del Codice degli appalti)
l'art 121 è dedicato agli accordi con le fondaz. bancarie. il Mibac, le Regioni e gli altri enti pubblici possono stipulare, anche contiguamente, protocolli di intesa con le fondaz.
legislativamente dal '99 le fondazioni diventano sogg. privati dotati di piena autonomia statuaria e gestionale, volti a perseguire scopi di utilità sociale e tenuti ad investire almeno il 50% del reddito netto i settori normativamente definiti dagli Statuti.
le dispo.dell'art 121 promuovono e stimolano un accordo tra pubblico e fondaz. x interventi di valoriz. l'obiettivo è la realizaz. di forme di cooperaz. tra pubblico e privato, mentre la ratio della norma è assicurare in razionale impiego delle risorse