Ad esso infatti sono attributi poteri di comunicazione diretta con le Camere, indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo, promulga leggi (e può anche rinviare almeno una volta), decreti e regolamenti aventi valore di legge, indice i referendum popolare, nomina i funzionari dello Stato, riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, presiede il Consiglio superiore della magistratura, può concedere grazia (cessazione della pena) e commutare le pene (da detenzione a pecunia) e infine conferisce le onorificenze della Repubblica.
l’art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.”
validi gli atti presidenziali devono sempre essere controfirmati in quanto questi nascono sempre su impulso dei ministri e non direttamente del PDR.
L’art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune.”
responsabile per atti
A lui allora sono attribuii poteri enormi ma derogando sempre dalla responsabilità portando allora alla considerazione che questo abbia grandi poteri ma di fatto vuoti
Questa considerazione è tuttavia estrema in quanto si sa che soprattutto in stato di crisi ha importanti poteri. La controfirma ministeriale degli atti infatti ha importanza diversa a seconda dell’atto emanato.