una modalità ordinaria e canonica, secondo cui ogni proposta legislativa deve essere, secondo le norme assembleari, esaminata da una commissione e poi dalla Camera stessa che la approva articolo per articolo e infine con votazione finale.
Per cui il disegno o progetto di legge può essere presentato indifferentemente a Camera o Senato, dopodiché deve essere esaminato prima da una delle quattordici commissioni parlamentari (a seconda della materia del disegno di legge) la quale esamina l’elaborato eliminando o aggiungendo parti agli articoli e valutando se in qual ramo del Parlamento siano già stati proposti progetti analoghi e, nel caso, li unifica.
La Commissione competente perciò procede ad un lavoro preparatorio all’esito del quale predispone una proposta di legge che può essere anche diversa da quella presentata
-
chiama “Procedimento per commissione referente”, in quanto quest’ultima esegue un lavoro preparatorio, un esame del testo di legge apportandovi modifiche opportune e accorpando altri disegni di legge analoghi, e alla fine approva un testo che viene trasmesso all’Assemblea, unitamente ad una relazione “di maggioranza” e a relazioni di “minoranza”.
-