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OPERAZIONE di
LEASING FINANZIARIO, Il c. di vendita a rate con riserva di…
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- Il c. di vendita a rate con riserva di proprietà
- ha funzione traslativa = parti mirano al trasferimento della proprietà del bene
- ogni rata incorpora una parte del prezzo e un corrispettivo per l'uso immediato
--> in caso di risoluzione non c'è ragione giuridica x il trattenimento delle rate pagate, ma solo per il corrispettivo x l'uso
art. 67, 3° comma, lettera a)
= esenzione da azione revocatoria fallimentare
- azione che serve al curatore per fare rientrare nel patrimonio del fallito beni che ne siano usciti prima della dichiarazione di fallimento e metterli a disposizione della soddisfazione dei creditori
= i canoni scaduti e pagati vengono acquisiti definitivamente dal concedente
x somme scadute e non pagate
- concedente ha l'obbligo di vendere o collocare utilmente il bene
- il credito residuo è calcolato guardando alla dichiarazione di fallimento:
- canoni scaduti e non pagati prima della dichiarazione di fallimento -> credito pieno
- canoni a scadere dopo la dichiarazione di fallimento -> calcolarne l’ammontare in “linea capitale”
= canoni riportati alla data di dichiarazione di fallimento con scorporo degli interessi perché dopo la dichiarazione gli interessi non maturano più
= attualizzazione dell’ammontare delle rate a scadere, cioè
--> il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati
- norma precisa circa il meccanismo giuridico da applicare in caso di scioglimento del c. di leasing finanziario per l'inadempimento dell'utilizzatore
- esclusione della distinzione tra leasing finanziario e di godimento
- oggi ci si imbatte nella distinzione perché la Cassazione, intervenuta a sezioni unite nel 2021, ha definito che tale norma non ha efficacia retroattiva
-> applicabile solo per la risoluzione del c. dopo il 2017
- tramite tale normativa scopare la distinzione tra traslativo e di godimento
-> esclusiva visione finanziaria
= concedente visto come finanziatore avente un credito da vantare
- problema: giurisprudenza (cassazione 2016) ha rifiutato l'estensione delle regole alle circostanze di fuori alla procedura concorsuale, dove permarrebbe la distinzione
dove NON si APPLICA:
- la convenzione di Ottawa
- la disciplina speciale del credito al consumo
in caso di inadempimento del fornitore, l'UTILIZZATORE nell'ordinamento italiano ha TUTELA DEBOLE