L’accomodamento ragionevole è stato introdotto con l’art. 2, comma 4, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 e nello specifico si riferisce a: “modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.