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RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRA - Coggle Diagram
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRA
ART. 2043: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
DANNO
CONTRATTUALE
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
assoluto
il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative della definitiva inattuazione della prestazione dovuta
relativo
il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative del ritardo fatto registrare nell'esecuzione della prestazione dovuta, che deve pur sempre adempiersi
è risarcibile sia il danno patrimoniale, sia quello non patrimoniale
se l'inadempimento o il ritardo non sono conseguenza di una scelta consapevole del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione (danno prevedibile)
la liquidazione deve essere diminuita se, a determinare il danno, ha concorso il fatto colposo del creditore
EXTRACONTRATTUALE
il danno consistente nell'alterazione negativa della situazione del soggetto rispetto a quella che si sarebbe avuta senza il verificarsi del fatto illecito
danno patrimoniale
danno non patrimoniale
obbliga il responsabile al risarcimento non solo del danno prevedibile, ma anche del danno imprevedibile
ELEMENTI
FATTO
Si intende ciò che cagiona il danno
commissivo
quando consiste in un facere
omissivo
in violazione di un obbligo giuridico di intervenire imposto dall'ordinamento
in violazione delle regole di diligenza e correttezza imposte dal principio solidaristico
ILLECEITA' DEL FATTO
Lesione di diritti assoluti
impongono ai consociati un generale obbligo di astenersi dal turbarne l'esercizio da parte del titolare.
Lesione di diritti inerenti allo status della persona
Lesione ai diritti di credito
Lesione di situazioni di fatto
a condizione che risultino comunque protette dall'ordinamento giuridico
Lesione di un interesse legittimo
dal danno derivante dalla violazione, da parte della PA, di una regola di comportamento posta nell'interesse generale, e che solo indirettamente tutela l'interesse del privato
Lesione di interessi giuridicamente tutelati
Cause di giustificazione
IMPUTABILITA' DEL FATTO AL DANNEGGIANTE
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere nel momento in cui lo ha commesso
l'onere di provare che, al momento del fatto illecito, egli si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere grava sul danneggiante
se il danno è causato da persona incapace, e come tale, esente da responsabilità, il legislatore stabilisce che il danneggiato può pretendere il risarcimento dal soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace
DOLO O COLPA DEL DANNEGGIANTE
Dolo
intenzionalità della condotta
Colpa
difetto di diligenza, prudenza
NESSO CAUSALE TRA IL FATTO E L'EVENTO DANNOSO
Causalità materiale
condotta senza la quale non si sarebbe verificato l'evento
la giurisprudenza fa ricorso al criterio del più probabile che non
Causalità giuridica
si fa ricorso al criterio della
causalità adeguata
una condotta si considera causa di un determinato evento se, sulla base di un giudizio ex ante, detto evento ne risultava conseguenza prevedibile ed evitabile
DANNO
se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno
il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del danneggiato e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate