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ORGANIZZAZIONE DELLE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO - Coggle Diagram
ORGANIZZAZIONE DELLE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO
CONSEGUIMENTO TITOLARITA' E CESSIONE FARMACIE
conseguimento titolarità regolamentato da legge 475/68
autorizz. apertura ed esercizio è attribuito all'autorità sanitaria locale (ASL)
possibile apertura di farmacie in deroga al numero di abitanti in luoghi di grande affluenza
comune (sentiti ASL e ordine), identifica nuove farmacie da aprire
farmacie ospedaliere esterne trasferite ai comuni
titolare responsabile dell'esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia
trasferimento del diritto di esercizio della farmacia (vendita, successione, donazione) è attribuita ad organi sub-regionali
farmacia si può vendere trascorsi 3 anni da acquisizione di titolarità
periodo dopo vendita per riacquisto è 2 anni
idoneità
conseguita per concorso e pratica professionale in farmacia aperta al pubblico (non x forza a tempo pieno purchè continuativo)
pratica valida anche se effettuata anche in servizi interni dei presidi ospedalieri o aziende ospedaliere
altre att. professionali svolte non dà titolo per riconoscimento dell'idoneità
NO limiti di età
dopo morte di titolare, gestione provvisoria di eredi è 6 mesi dalla presentazione di dichiarazione di successione
nomina di gestore provvisorio deve avvenire entro 5 gg e comunicata ad autorità sanitaria locale
società di persone possono essere titolari 4 di farmacie
reitroduce facoltà di vendita della farmacia privata a certe condizioni perdendo riserva assoluta verso figlio o coniuge farmacista
tutte farmacie assoggettate a stessa disciplina
rurali = farmacie ubicate in comuni, frazioni o centri con pop. non superiore a 5000 abitanti
farmacie = servizio di interesse pubblico in regime di concessione
incompatibilità con la titolarità
direzione tecnica di officine farm. per cui è previsto rapporto a carattere continuativo
ruolo di responsabile di vendita presso magazzino di medicinali vet
esercizio di altra professione o arte sanitaria
riferito SOLO a titolarità di farmacia e non di gestore provvisorio o direttore responsabile
per i soci norme ancora + severe
impossibile ogni lavoro al di fuori della farmacia (eccezione grossisti)
riferimenti al TULS
trasferibilità della farmacia per vendita o successione è consentita
titolare di farmacia nn può assumere gestione provvisoria o direzione tecnica di una farmacia succursale
decadenza di autorizz. all'esercizio della farmacia viene pronunciata da ASL o regione secondo quanto stabilito da legge
farmacista può poi fare ricorso
decretabile da autorità competente se farmacista condannato per reato di truffa al SSN, radiazione può avvenire se ordinata da magistrato come pena accessoria a sanzione penale, da consigli direttivo dell'ordine come provvedimento disciplinare o come conseguenza di condanna penale
sospensione della professione comporta chiusura temporanea della farmacia
gestione provvisoria da autorità sanitaria se necessario per pubblica necessità e titolare sospeso viene mantenuto estraneo alla stessa
mentre nel caso di società si può avere cambio di direzione tecnica da altri soci
chiusura della farmacia può avvenire previa richiesta all'autorità sanitaria locale almeno un mese prima (se chiusura >15gg deve essere autorizzata)
SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
adottabile da consiglio direttivo in modo autonomo o in esecuzione di ordinanza emanata dal magistrato inquirente o dopo condanna penale
per titolare = chiusura temporanea della farmacia nel caso della sospensione, se radiazione = decandenza autorizazz.
per collaboratore = comunicazione necessaria per esercizio della vigilanza sulle farmacie e su coloro che vi praticano la professione
SOSTITUZIONE INFORMALE E FORMALE DEL TITOLARE - GESTIONE PROVVISORIA
due tipi di sostituzione:
SOSTITUZIONE FORMALE
se assenza è prolungata la gestione va affidata ad un sostituto purchè farmacista iscritto all'ordine AUTORIZZATA DA ASL
scissione temporanea ed eccezionale tra direzione tecnica e titolarità
facoltativa affidamento della conduzione economica dell'azienda
SOTITUZIONE INFORMALE
attuata dai collaboratori farmacisti senza necessità di notifica all'ASL
consentito perchè non necessaria presenza ininterrotta del titolare ma necessario garantire esercizio
possibile fino a 3 gg di assenza del titolare
GESTIONE PROVVISORIA
attuata per pubblica necessità o morte del titolare
eredi possono prendere in mano la farmacia tra la morte e la designazione di un nuovo titolare
conduzione economica agli eredi, tecnica al sostituto
gestore provvisorio scelto tra i candidati idonei dall'ultimo concorso per assegnazione di farmacie
il gestore provvisorio deve rilevare dal precedente titolare arredi, dotazione di med., apparecchi, utensili obbligatori e indennità di avviamento = al reddito medio imponibile di 3 aa accertato negli ultimi 5 aa
DISIMPIEGO DEL SERVIZIO NELLE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO
disciplinato da norme TULS e dal regolamento per il servizio farmaceutico
alle farmacie non va ad essere impedito orario diverso da quello regionale
direttore tecnico o titolare hanno facoltà di prestare servizio in orari diversi ma con preventiva comunicazione ad autorità competente e all'ordine provinciale dei farmacisti
la chiusura della farmacia va comunicata ad ASL un mese prima salvo urgenze se la chiusura è > 15 gg è necessario che alla notifica consegua l'autorizzazione esplicita
sostituzione del direttore di farmacia pubblica oltre che notifica ad ASL deve anche essere approvato formalmente
nel 2001 introdotta erogazione diretta di med. da aziende sanitarie di med. per trattamento dei pz in assistenza domiciliare e distribuzione di farmaci da strutture pubbliche per primo ciclo terapeutico completo
possibilità anche per esercizi diversi da farmacia di dispensare med. non soggetti a prescrizione medica purchè con assistenza di farmacista
ASL tiene ricette originali spedite in regime di SSN e fu deciso che gli obblighi della documentazione in copia dal farmacista fossero riferibili solo alle spedizioni di prescrizioni fuori SSN
commercio dei farmaci soggetti a ricetta è limitato a produttori, distributori intermedi e farmacie
eccezione ASL che possono acquistare ai produttori e grossisti
ATTIVITA' ISPETTIVA ALLE FARMACIE E TASSE REGIONALI
vigilanza è competenza dell'ASL
esercita tramite una commissione ispettiva (nominato dall'ASL) di cui possono far parte anche membri esterni alla pubblica amministrazione, TRE PERSONE
la commissione non applica sanzioni nè diffidare il direttore ma riferisce con verbale d'ispezione ai titolari del potere sanzionatorio = sindaco, ASL, giunta regionale
azione di vigilanza presenta due aspetti (che devono rimanere diversificati)
conduzione tecnico-amministrativa del servizio farmaceutico ed igienico sanitario dell'esercizio
gestione assistenza farmaceutica in regime SSN
tre tipi di ispezioni
ORDINARIA
abituale ogni 2 aa per il controllo della regolarità dell'esercizio
STRAORDINARIA
effettuata quando ASL lo ritiene opportuno
PREVENTIVA
destinata ad accertare conformità distanza dalle altre farmacie, idoneità dei locali, arredi, attrezzature e scorte di med. PRIMA dell'autorizzazione all'apertura o in caso di trasferimento di locali
attuabile solo in presenza del titolare, non sostituibile dal collaboratore farmacista e non può essere assistito nè da un legale nè da un consulente tecnico
assenza del titolare = ispezione illegittima MA si può rifiutare, si verbalizza il rifiuto e si procede all'ispezione ma con continuativa, reiterata e ingiustificata assenza del titolare = rifiuto formale quindi ispezione può essere comunque eseguita
se necessario di conseguenza all'ispezione può conseguire la l'interruzione della dispensazione ma viene decretato da ASL
in risposta ad irregolarità può conseguire
diffida informale
invito alla regolarizzazione delle sitiazioni che possono rappresentare violazioni a norme amministrative
diffida formale
termine perentorio trascorso il quale si applica sanzione amministrativa di competenza dell'autorità sanitaria
queste diffide non comprendono il penale perchè in tal caso parte denuncia ad autorità giudiziaria
depenalizzazione per
violazioni che prevedono solo pena pecuniaria della multa o dell'ammenda, eccezione per quelle punite con pena detentiva e di quelle punibili a querela dell'offeso
tutte violazioni che non riguardano l'att. di farmacista
i reati penali non possono essere depenalizzati
viene rilasciato
verbale di ispezione
= strumento tecnico attraverso cui le risultanze dell'ispezione vengono trasmesse all'autorità locale
la regione decreta un modello unico di verbale che viene utilizzato in tt il territorio regionale
dopo l'ispezione poi il titolare può redigere in maniera facoltativa entro 30 gg una memoria scritta all'autorità locale illustrando le proprie controdeduzioni
necessario accertare la violazione e chi l'ha commessa (critico nel penale nella quale la responsabilità è individuale)
potestà sanzionatoria è in mano alle leggi regionali
potere sanzionatorio ad organi regionali (giunta o presidente della stessa)
potere in mano all'ASL o sindaco
sanzioni amministrative divise tra organi regionali (decadenza) e locali (sanzione pecuniaria e chiusura della farmacia)
tutela dei diritti del farmacista è garatito ricorso al TAR , al consiglio di stato o capo di stato
tasse regionali
concessione
da pagare una tantum all'atto di assegnazione di nuova sede o trasferimento titolarità (vendita o successione) di sede già istituita
esercizio
da corrispondere annualmente
ispezione
da corrispondere annulamente
contributo speciale
da farmacie urbane destinate alle rurali