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Trattamento degli stati stranieri e delle Org Internaz. - Coggle Diagram
Trattamento degli stati stranieri e delle Org Internaz.
Stati Stranieri
Cos'è il principio di non intervento?
Principio di cui è difficile precisare esatto contenuto, enunciato spesso per pura propaganda
Se ne occupa Ris 36/103 AG 1981 ma dando pochi dettagli
Principio ha perso sua autonoma sfera di applicazione con affermazione altri principi generali che ne hanno assorbito le fattispecie. Il più importante è il divieto di uso della forza (vedi + avanti)
Sentenza CIG Nicaragua 1986 considera fornitura armi a ribelli come violazione uno e l'altro principio
Ma invece le misure di tipo economico infrangono questo principio?
Secondo la CIG nel caso Nicaragua nonè sufficiente a concretare ipotesi di illecito l'interruzione di un programma di aiuto allo sviluppo o riduzione/divieto import paese da colpire
Secondo Conforti però se misure sistematiche e con unico scopo quello di influenzare paese che subisce e non come reazione allora devono considerarsi vietate
Esempio degli attacchi cibernetici e fake news
Ma invece si dovrebbe impedire svolgimento in proprio territorio di atti dannosi per altri stati?
Difficile dire se si dovrebbero impedire atti che turbino ordine pubblico in paese estero
Lecite ovviamente manifestazioni, ma pareri discordi e prassi confusa su propaganda sovversiva, invio di messaggi radio e tv, preparazione di atti di terrorismo.
Difficile trovare regola generale, unica consuetudine è esistenza imposizione divieto di preparazione atti di terrorismo contro altri, tutto il resto è diritto convenz.
Ma gli stati stranieri sono assoggettabili a giurisdizione civile Stato territoriale?
Sul tema lavoro CDI e tra 2000 e 2004 comitato apposito AG, con infine Conv su immunità giurisd. Stati e loro beni adottata da AG nel 2004 ma ratificata ad oggi da 22 Stati tra cui Italia e non ancora in vigore
Fino a inizio '900 principio generale "
par in parem non habet iudicium
", favore a immunità assoluta
Dopo WWI giuris Belga e Italiana iniziano inversione di rotta portando a teoria dell'
immunità ristretta o relativa
oggi comunemente ammessa e alla quale si ispira anche Conv e Consuet.
Cos'è la teoria dell'immunità ristretta?
Esenzione stati stranieri a giurisd. è limitata a atti
de jure imperii
(atti tipici funzioni statali) e non si estende a atti
de jure gestionis
o
jure privatorum
ossia atti aventi catattere privatistico (acquisto immobili, emissione prestiti)
Ma non è difficile fare questa distinzione?
Lo è, e la consuet lascia margine all'interprete. In caso di dubbio si dovrebbe tendere a immunità. Ciò confermato da giurisprudenza interna abbastanza incline a ampliare
de jure imperii
Tendenza a considerare immunità la regola e esercizio giuris eccezione è alla base della Conv: essa non formula espressamente distinzione, ma affermata l'immunità, elenca casi in cui stato straniero può essere convenuto in giudizio
Elenco comprende: "transazioni commerciali" (Art 10), contratti di lavoro (art 11), danni causati a persone e cose (Art 12), proprietà, possesso, diritti reali (Art 13), proprietà industriale (Art 14).
Dove più spesso viene in rilievo problema della distinzione?
Ambito controversie di lavoro, spesso giudizi instaurati da lavoratori con nazionalità stato territoriale per lavoro presso ambasciate, istituti di cultura ecc ecc.
Difficile stabilire quali aspetti del rapporto di lavoro siano da considerare pubblicistici o privatistici
Conforti si lancia in un paio di paragrafi di approfondimento, per carità vedi pag 285-286-287
Può lo stato essere immune alle conseguenze civilistiche di violazioni gravi diritti umani?
1 more item...
Caso Rappresentanze commerciali sovietiche post WWI, + sentenza Cor Suprema 1992 Argentina v Weltover Inc su prestiti obbligazionari. In tal senso anche Conv ONU (lav preparatori) e CC Ted 2007, mentre Cass su Bond argentini considera
jure privatorum
l'emissione e la collocazione di obbligazioni, ma
jure imperii
i provvedimenti di moratoria
Organizzazioni Internazionali
Gli stati incontrano limiti alla loro sovranità territoriale con riguardo alle Org. Int?
Si, in particolare gli stati in cui l'org. ha sede, ma anche quelli in cui si trova ad operare
Vi sono immunità per i funzionari delle Org.?
NO norme consuetud su immunità tipo diplomatici, ma solo norme che derivano da convenzioni.
Tutte le Org hanno convenzioni in tema o nel trattato istitutivo o in accordi conclusi con stati membri o tra stati membri. Idem per rappresentanti stati in seno a organi org int.
Funzionari ONU?
Carta ONU Art 105 sancisce principio generale di immunità, demandando a AG compito di proporre a membri conclusione accordi dettagliati. Tra essi menzione particolare x Conv. Gen. privilegi e immunità ONU 1946 molto partecipata, e Conv. ONU - Svizzera stato in cui hanno sede molti uffici. Queste Conv o descrivono tipo e ampiezza immunità (funzionari alto rango) o rimandano a norme consuetud su immunità diplomatiche
Funzionari UE e Rappresentanti Stati?
Per UE norme su immunità simili a quelle x funzionari ONU, contenute in Protocollo su Immunità e privilegi del 1965 entrato in vigore nel 1967 (anche Art 343 TFUE)
Immunità rappresentanti stati materia regolata accordi relativi a ciascuna org, ma anche oggetto di Conv ONU 1975 su rappresentanza stati nelle relazioni con org int univ. Essa riconosce tra l'altro immunità diplomatica ai membri missioni permanenti presso org.
Immunità e oprivilegi sono accordati nell'interesse dell'org a cui essi appartengono, org può sempre rinunciarvi -> ad. es. nel caso dell'ONU Segretario Gen può rinunciare nei singoli casi
Che obbligo di protezione verso funzionari stranieri?
Stato nel cui territorio opera un funzionario internazionale è tenuto a proteggerlo con misure preventive e repressive previste da consuetudine su trattamento stranieri
Obbligo sussite nei confronti stato nazionale, e violazione da luogo ad esercizio protezione diplomatica da parte stato nazionale medesimo
Sussiste obbligo di protezione anche nei confronti dell'organizzazione cui il funzionario appartiene?
Ci si chiede se organizzazione possa esercitare protezione diplomatica in caso di mancanz misure preventive e repressive
Al momento si ritiene che obbligo di protezione funzionario sussita nei confronti dell'org. ma che essa possa agire solo per il risarcimento dei danni ad essa arrecati (protezione funzionale) e non di quelli arrecati a individuo
Ciò perchè normalmente x danni a individuo agisce stato nazionale, anche se a riguardo mancanza norma consolidata
Su autorità a richiedere risarcimento per danni a individuo
caso Bernadotte
ucciso da Israeliani nel 1948, parere della CIG 1948 che diede via libera a ONU per richiedere danni. Criticato da Conforti per motivazione debole, e indica che prassi moderna più orientata verso quanto scritto a SX
E le Org. Int sono immuni alla giurisdizione Civile?
Nei limiti in cui gli stati lo sono, lo sono anche le Org. Int.
Ricavata da interpret. estensiva norma su immunità stati, ma considerata oggi consuetud autonoma (anche se non mancano voci contrarie Cass Ita o Belga 1999 e 2001)
In ogni caso, generalmente prevista espressamente o implicitamente in attribuzione personalità internazionale a ente nelle norme degli statui istitutivi di questi ultimi
E in tema di controversie di lavoro?
Anche in questo caso evoluzione necessaria per assicurare maggiori tutele rispetto al passato
Evoluzione prende il via da norme cost intrne su tutela lavoratore è tende a escludere immunità a meno che Org non abbia nel suo ordinamento interno, organo giudiziario indipendente e imparziale al quale lavoratore possa rivolgersi
Simili organi esistono in Org + importanti: NU (Tribunale del Contenzioso Amm e Trib d'appello); UE (Corte di Giustizia); Istituti specializzati NU
In tal senso Sentenze CEDU
1999 Waite e Kennedy e Beer e Regan c Germania
+ giurisprudenza interna con Trib lav Ginevra 1993, Cass Italiana 1994, Cass Fra 2005
Conforti inoltre critica sia ambivalenza Cassazione Italiana che tende a contraddirsi in alcune sentenze, sia sentenza CEDu su
madri di Srebrenica c Olanda
in cui CEDU rifiuta richiesta di risarcimento x violazioni gravi diritti umani di suoi organi su base sentenza CIG 2012 Germania c Italia