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LEGAMI FRA DOMANDE - LA CONNESSIONE, -, - - Coggle Diagram
LEGAMI FRA DOMANDE -
LA CONNESSIONE
CONNESSIONE >
situazione in cui due o più cause hanno in comune l'elemento soggettivo o almeno uno dei due elementi oggettivi
a seconda di quale elemento si ha in comune, si possono avere due categorie di connessione
connessione soggettiva
- identità di soggetto e
comporta il cumulo oggettivo
connessione oggettiva
- identità di petitum o causa petendi >
comporta il cumulo soggettivo
(litisconsorzio facoltativo)
tale figura comporta
deroghe alle regole ordinarie di competenza
(in relazione solo al territorio semplice e/o valore)
cumulo oggettivo (104 c.p.c.)
cumolo soggettivo (103 c.p.c.)
deroga alla competenza per territorio semplice > è
possibile presentare le domande riunite davanti al G del luogo di residenza o domicilio di uno dei litisconsorti
(art.33)
applicazione dell'
art.10 per identificare il valore > si sommano i valori di tutte le domande riunite
non ci sono altre esplicite deroghe > quindi si
presume che tutte le altre regole di competenza si applichino
G ha la facoltà di
decidere la separazione delle cause riunite
in taluni casi
se istanza di tutte le parti, o la riunione renderebbe più gravoso il processo
sono poi previste
ulteriori disposizione per i casi di connessione forte, ovvero quelli ove una trattazione separata può comportare il rischio di conflitto fra le pronunce o impossibilità di giudizio per la causa dipendente
accessorietà, garanzia e pregiudizialità
se ne occupa
l'art.40
> poichè in tali casi sono previste modifiche al rito proprio delle cause connesse e deroghe alla ripartizione verticale tra giudice di pace e tribunale
CO.1
> se sono proposte davanti a G diversi cause che per connessione possono essere riunite,
G fissa termine perentorio per la riassunzione
della
causa accessoria davanti al G della causa principale
negli
altri casi, davanti al G adito per primo
CO.2
> dal pov temporale,
la connessione non può essere eccepita
né d'ufficio né su istanza di parte,
dopo la prima udienza
inoltre
non può essere ordinata la rimessione della causa connesse quando lo stato della causa principale o adita per prima non ne permette una trattazione esaustiva
nei casi in cui la cause connesse siano di competenza sia del GdP che del tribunale > esigenza che siano
congiunte in via preferenziale davanti al tribunale
art.40
CO.6 -
se una causa di competenza del GdP è connessa con altre di competenza del tribunale > possono tutte essere proposte davanti al tribunale per un processo simultaneo
CO.7 > se proposte davanti al GdP e al tribunale,
GdP pronuncia, anche d'ufficio, la connessione
*a favore del tribunale
nei casi in cui ciascuna causa connessa debba essere trattata individualmente con
rito diverso
la regola generale è quella della
prevalenza del rito del lavoro su tutti
e in mancanza del
rito ordinario
art.40
CO.3 -
nei casi di connessione forte
> devono essere
trattate col rito ordinario, salva la prevalenza del rito del lavoro
Riforma 2022 > tra rito semplificato di cognizione e ulteriore rito speciale,
prevale quello semplificato
CO.4 -
*tutti gli altri casi
> le cause riunite devono essere trattate col rito proprio di quella
mediante cui si decide la competenza
(o in via subordinata quella di maggior valore)
CO.5 -
se si usa un rito diverso
rispetto a quello stabilito dai commi precedenti,
G provvede con il passaggio di rito
rileva anche
nel diritto sovranazionale
>
se
la
causa è pendente in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può dichiarare la propria incompetenza, su istanza di parte
a condizione che
AG1 sia
competente a conoscere delle domande proposte
la legge applicabile consenta la riunione delle cause
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