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NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALi, -, - - Coggle Diagram
NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALi
l'art.156
disciplina la
nullità degli atti processuali in via generale, ovvero quelli relativi ai vizi di forma-contenuto
da coordinare con il
principio generale per cui ogni vizio non rilevato, si sana e non esiste più come tale, con il passaggio in giudicato della sentenza
salvo
i pochi casi di c.d.
sentenza inesistente
la
nullità non potrà più essere rilevata
quindi è
assorbita in una sentenza capace di regolare in maniera definitiva i rapporti tra le parti
salvo
i casi che rendono possibile
l'impugnazione straordinaria
detta i
principi generali
della disciplina >
in 3 commi, ognuno a deroga del successivo, con infine la regola perno della disciplina
CO.1
la nullità formale deve essere prevista dalla legge e identificata come tale in una norma specifica
>
tassatività delle nullità
se così fosse rimarrebbero fuori molto ipotesi, anche gravi
CO.2 - a
deroga dell'1
>
tuttavia la nullità può essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo
(anche qualora la legge non lo specifichi)
*la nullità si ricerca caso per caso e individuata specificatamente da G in relazione all'indispensabilità del requisito mancante
riemerge la centralità dello
scopo dell'atto processuale
> già vista per la notificazione
CO.3 -
perno del sistema, principio di strumentalità delle forme
>
la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiungo il suo scopo
scopo
tipico e oggettivo
> cioè quello a cui è volto l'atto nella concatenazione che è il processo, non quello soggettivo che la parte voleva realizzare ponendo in essere l'atto
il sistema è retto da un
principio
secondo cui
le nullità sono di norma rilevabili solo a istanza di parte e possono essere rilevata dal giudice solo quando lo prevede la legge
nullità
relative
> rilevabili su
istanza di parte
e riguardano
elementi posti a loro interesse
il mancato rilievo della nullità, la sana
sottoposti ad un
regime temporale di rilievo molto ristretto
>
devono essere rilevate nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso
solo dalla parte in cui interesse era posto l'elemento mancante
non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa >
principio di auto-responsabilità
nullità
assolute
> rilevabili per legge,
anche da G
e riguarda elementi posti
nell'interesse comune e superiore per il proseguimento del processo
rilevabili senza limitazioni temporali
> quindi anche nella sentenza o nei gradi successivi di giudizio
principio di conservazione degli atti nulli
> tendenza della giurisprudenza a preservare, ove possibile, il processo dai vizi
3 regole
1. la nullità dell'atto non si propaga negli atti che nella seria processuale sono ad esso anteriori, oppure successivi ma indipendenti
2. la nullità di una parte dell'atto non colpisce le parti che ne sono indipendenti
> parziale salvezza dell'atto nella parte non affetta da vizio
3.Se il vizio di un atto impedisce la produzione di un certo effetto, l'atto può comunque produrre gli altri effetti per cui è idoneo
rinnovazione degli atti viziati
> ove possibile
G deve disporre la rinnovazione degli atti a cui si propaga la nullità, nonchè dello stesso atto viziato
mezzo di sanatoria
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