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I TERMINI PROCESSUALI - le distinzione, -, -, - - Coggle Diagram
I TERMINI PROCESSUALI - le distinzione
Svolgimento del processo è scandito tramite la fissazione di una serie di termini, allo scopo di disciplinare e collocare il compimento dei singoli atti processuali
il codice
distingue tra
termini
legali
> predeterminati dalla legge
termini
giudiziali
> lasciati alla valutazione discrezionale di G
in
relazione agli scopi
si differenzia tra
termini
accelleratori - finali
> si hanno quando
è necessario che un atto processuale venga compiuto entro un preciso termine
ES. termine per l'impugnazione ordinaria
termini
dilatatori - iniziali
> quando
è necessario che trascorra un necessario periodo di tempo fra un attività e l'altra
ES. termine fra l'atto di citazione e l'udienza di comparizione
ulteriore distinzione è fatta
in relazione agli effetti
termini
perentori
> in caso di
mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza della parte dal successivo compimento dell'atto per cui erano intesi
possono essere
stabiliti da
la legge
es. termini per impugnazione ordinaria
G, se la legge lo ammette espressamente
ES. integrazione del contraddittorio
non possono essere abbreviati né allungati, nemmeno con l'accordo tra le parti
> la scadenza è sempre
rilevabile d'ufficio
i termini perentori assumono sempre più importanza soprattutto in un processo improntato al principio della preclusione al fine di accelerarlo in relazione al principio di ragionevole durata dello stesso >
ragioni di giustizia rendono necessario ovviare a tali preclusioni nell'ipotesi in cui la parte vi sia incorsa per
cause a lei non imputabili
questo avviene
tramite lo strumento
della
rimessione in termini
Se G
ritiene verosimili i fatti allegati, li accetta e dispone con ordinanza la rimessione in termini
medesimo procedimento per la rimessione in termine del contumacie
entrambe le parti sono rimesse
> principio di uguaglianza e di difesa
per la giurisprudenza sembrerebbe valido anche per
i termini dell'impugnazioni
principio di uguale trattamento e prevalenza del contraddittorio
termini
ordinatori
> la cui
scadenza non cagiona automaticamente la preclusione o decadenza dell'atto successivo
i termini fissati dalla legge sono sempre ordinatori, salvo che sia specificato che siano perentori
possono essere abbreviati o prolungati (d'ufficio o su richiesta della parte)
MA
mai più di una volta e neanche per più della durata originaria
la legge non ricollega espressamente sanzione
all'inosservanza di tali termini
quindi vi sono
2 orientamenti
non cagiona alcuna decadenza per la parte > quindi
si considera comunque valida l'attività compiuta dopo la scadenza
il decorso senza richiesta di proroga,
ha gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio
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