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IL GIUDICATO, -, -, - - Coggle Diagram
IL GIUDICATO
tutte le sentenze di condanna sono provviste, immediatamente (dal momento della pubblicazione) e indipendentemente dal passaggio in giudicato, di efficacia esecutiva > sono quindi titolo esecutivo
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per le sentenze di mero accertamento o costitutive vale la regola generale (Art. 2909) secondo fa stato tra le parti (gli eredi e gli aventi causa) la sentenza passata in giudicato
anche se hanno efficacia naturale dal momento della loro pubblicazione, spiegano i loro effetti col passaggio in giudicato
particolari casi in cui anche tali sentenza hanno efficacia che prescinde dal giudicato > quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo
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se la sentenza è impugnata, G può decidere di sospendere il giudizio in attesa del giudice d'impugnazione
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GIUDICATO
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FORMALE > s'intende situa in cui l'atto costituito dalla sentenza non è più impugnabile ed è quindi definitivo
non sono più esperibili le impugnazione ordinarie (termini lunghi o brevi dalla pubblicazione) non si fa riferimento a quelle straordinarie in quanto limitate e straordinarie
passata in giudicato la sentenza non è più soggetta a **regolamento di competenza, appello, ricorso in cassazione o revocazione per i motivi 4 e 5 (elenco impugnazioni ordinarie)
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SOSTANZIALE> si intende che è immutabile la dichiarazione di esistenza o inesistenza del diritto sostanziale, contenuta nella sentenza
col passaggio ingiudicato, anche se invalida o ingiusta, la statuizione contenuta nella sentenza diviene immutabile e incontestabile
nozione predicabile solo rispetto alle sentenza di merito > uniche che hanno effetto sul piano sostanziale
il sistema di tutela giurisdizionale non avrebbe senso se non esistesse il concetto di giudicato, cioè momento in cui la sentenza, e le statuizioni in essa contenute, diventino immutabili
altrimenti la controversia potrebbe andare avanti all'infinito, e verrebbe meno la certezza del diritto
L'ordinamento da un lato prevede che contro le sentenze siano esperibili una serie di rimedi (mezzi d'impugnazione) e dall'altro prevede che tali mezzi siano limitati e debbano essere proposti entro certi termini perentori (salvo eccezioni)
se la parte interessata non esperisce i mezzi a sua disposizione allora la sentenza passa in giudicato e diviene immutabile
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