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istituti - LE PARTI
LA RAPPRESENTANZA LEGALE > istituto a soccorso di coloro che non possono esercitare liberalmente i propri diritti per incapacità di agire o altra causa (es. fallito)
art.72 - coloro che non hanno libero esercizio dei loro diritti possono stare in giudizio solo se rappresentate, assistite o autorizzate
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legislatore usa quindi nel campo del processo lo stesso strumento usato per far fronte all'incapacità nel diritto sostanziale > a tutela dell'incapace
tutti i poteri processuali relativi ai poteri del rappresentato sono conferiti al medesimo soggetto che che ne è rappresentate in ambito sostanziale
in concreto quindi il minore è rappresentato dal genitore o rappresentate legale e gli interdetti dal curatore
i rappresentati agiscono in giudizio in nome del soggetto rappresentato > cosicchè gli effetti degli atti compiuti si producano sulla sfera giuridica del rappresentato
L'ASSISTENZA > anche i soggetti semi-incapaci (minori emancipati, inabilitati) possono stare in giudizio solo se debitamente assistiti
mentre nel diritto sostanziale possono autonomamente compiere gli atti di c.d. ordinaria amministrazione e necessitano di assistenza solo per gli altri --> nel diritto processuale necessitano l'assistenza del curatore per tutti gli atti processuali
nonostante la capacità sia limitata, il curatore non si sostituisce completamente al soggetto, ma diviene co-titolare dei poteri processuali
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accanto a queste ipotesi nasce una ancora più limitata capacità di agire --> necessita della sottoposizione della persona ad amministrazione di sostegno
incapacità, anche temporanea o parziale, di curarsi dei propri interessi > per ragioni di infermità o incapacità fisica o psichica
tali soggetti conservano la capacità di agire con riferimento agli atti inerenti alle esigenze della loro vita quotidiana, ma per il resto necessitano dell'assistenza dell'amministratore di sostegno
LA RAPPRESENTANZA ORGANICA > le persone giuridiche stanno in processo per mezzi di chi le rappresenta per legge o statuto
la legittimazione processuale è attribuita alle persone fisiche che hanno il potere di agire per suo nome
la persona fisica che agisce materialmente in giudizio non diviene parte del processo, parte rimane la persona giuridica
difatti modifiche dei componenti dell'organo non fanno venir meno la procura a favore del difensore e non mutano l'identità della parte
l'organo non agisce per conto/nome della persona giuridica, perchè ne è parte e questa non può agire se attraverso di lui > l'attività dell'organo è direttamente imputabile alla persona giuridica
L'AUTORIZZAZIONE > vi sono situazioni in cui nè la rappresentanza legale, nè la curatela o amministrazione di sostegno sono sufficienti da soli a consentire il compimento di taluni atti per conto dell'incapace
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legittimazione formale > possibilità di esercitare i poteri processuali connessi alla persona stessa
nei casi di incapacità ad agire, l'esercizio dei poteri viene conferito dalla legge ad un terzo, che assume quindi la legittimazione formale necessaria e sta in giudizio, compiendo gli atti a nome e per conto della parte che rappresenta
SANATORIA VIZI di rappresentanza, assistenza e autorizzazione >
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