Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
OPPOSIZIONE DI TERZO, -, - - Coggle Diagram
OPPOSIZIONE DI TERZO
art. 404 c.p.c. > il terzo può fare opposizione contro la sentenza, pronunciata tra altre persone, quando pregiudica i suoi diritti - OPPOSIZIONE ORDINARIA
gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno - OPPOSIZIONE REVOCATORIA
-
si intendono
DOLO > condotta, anche di una sola delle parti, volta a danneggiare il terzo
-
risulta poi necessario dimostrare il nesso di causalità, tra il comportamento delle parti, il contenuto della sentenza e il danno che il pregiudizio nei confronti del terzo comporta
-
terzo > si intende un soggetto che non ha preso parte al processo, ne in senso sotanziale né in senso materiale
-
-
impugnazione straordinaria, rivolta a tutti i soggetti non parte del processo
CO.1 non ha limiti termporali, il CO.2 ha un termine di 30gg scoperto il dolo o la collusione
-
l'opposizione deve essere presentata davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
il processo si svolge secondo quanto previsto da quell'organo giudiziario e si tratta di ipotesi di competenza funzionale inderogabile
l'atto di citazione > oltre a contenere quanto previsto dall'art. 163, deve contenere anche:
-
-
l'art. 2909 c.c > l'accertamento della sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa
quindi non sui terzi
che però possono rifiutare il giudicato con diversi mezzi, tra cui quello specifico dell'opposizione di terzo
per la decisione G può proporre l'assunzione delle prove dedotte dall'opponente o, se sufficienti, servirsi solo di quelle che fanno già del giudizio
la sentenza riforma la pronuncia impugnata quanto necessario a tutelare il terzo, lasciandola per il resto valida tra le parti > sia rescindente che rescissoria
se l'opposizione viene **respinta, il terzo è condannato al pagamento di una pena pecunaria di un massimo di 2$ (art. 96 c.p.c)
-
-