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LE SPESE PROCESSUALI, -, - - Coggle Diagram
LE SPESE PROCESSUALI
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COMPENSAZIONE DELLE SPESE > possibilità di G di derogare parzialmente o totalmente alla regola delle soccombenza, in presenza di un duplice alternativo presupposto
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assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza a riguardo> la parte non poteva prevedere l'esito della lite, perchè la questione non è mai stata trattata o in assenza di un orientamento costante della giuri
DISTRAZIONE DELLE SPESE > avviene quando il difensore si attiva nei confronti di G per far si che la condanna finale sulle spese avvenga direttamente in suo favore, in quanto non ha ricevuto il compenso dalla parte
esplicita istanza del difensore > può avvenire in qualunque momento del processo, in quanto non sottosta' a preclusioni
con essa difensore diventa parte del processo per quanto concerne il capo delle spese > ha quindi il diritto di impugnarlo
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regola generale è quella dell'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE > le parti di un processo sono tenute ad anticipare in via immediata, e quanto meno temporanea, le spese della propria difesa
impossibile altro metodo, perchè non si sa chi ha ragione nella lite
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è prevista una RESPONSABILITA' AGGRAVATA a carico del LITIGANTE TEMERARIO (ART.96 C.P.C.) - disciplina dalla funzione sanzionatoria
è detto "litigante temerario" > la parte che agisce o resiste in modo scorretto e usando in modo indebito lo strumento processuale abuso del processo
CO.1 > se la parte soccombenza ha agito o resistito in mala fede o colpa grave, su istanza di parte, G la condanna anche al risarcimento del danno
CO.2 > G che accerta l'inesistenza del diritto vantato (su cui trascritta domanda giudiziale/ trascritta ipotesa/compiuta esecuzione) , su istanza di parte condanna al risarcimento del danno l'attore o creditore precedente che ha agito senza la normale prudenza
CO.3 > In ogni caso, G, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
CO.4 - rifCart > nei casi previsti nei commi precedenti, G condanna altresì al pagamento,in favore della casse delle ammende, di una somma di denaro 500< x > 5000
sanzione di carattere pubblico > sottolinea illegittimità dei comportamenti tesi a ledere il corretto funzionamento della tutela giurisdizionale
non necessità di presupposti, è sufficiente ricondurre il comportamento indebito ad una condotta cosciente della parte
non necessità un rigoroso accertamento del danno > non prevede parametri entro cui circoscrivere la pena pecuniaria
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