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LE IMPUGNAZIONI - disciplina generale, -, - - Coggle Diagram
LE IMPUGNAZIONI - disciplina generale
sono
mezzi volti a contestare una sentenza
sotto il
profilo del merito (ingiusta) o del rito (invalida)
sono tipici e all'art.323 c.p.c.
Regolamento di competenza
> peculiare in quanto può valere contro qualsiasi grado è ha un contenuto determinato (solo la competenza e quanto la concerne)
Appello
> mezzo
generale (critica libera)
contro le S1, comporta la sostituzione con la S2
(sostitutivo)
Ricorso in cass.
> esperibile contro le S2 o in unico grado,
se accordato comporta la cassazione della S1 e eventuale rinvio a nuova decisione (rescindente)
revocazione n.4,5
> ipotesi ordinarie (quindi diritto non fatti), proponibile
contro la S2, perchè per la S1 c'è già l'appello che è generale
giudica
solo questioni di diritto non di fatto
corte d'appello, se GdP allora tribunale
opposizione di terzo
> peculiare in quanto
non è esperibile dalle parti
revocazione n.1,2,3,6
> rientrano tra i mezzi straordinari, esperibili quindi dopo il passaggio in giudicato della sentenza,
ipotesi di fatti non diritto
si distinguono sotto plurimi aspetti
in base ai
termini
ordinarie
> quelle la cui
proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza
termini brevi (notificazione) o termine lungo
straordinarie
> esperibili
anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza
in base al
contenuto impugnabile
a critica libera
(solo appello) >
non vi sono limitazione al tipo di vizio che si può far valere
(di rito/merito, di fatto/diritto)
a critica vincolata
> si possono
dedurre solo specifici motivi previsti dalla legge
in base allo
scopo
sostitutive
> quando si ha
una nuova decisione che sostituito integralmente quella impugnata
rescindenti
> G accoglie o respinge il ricorso non ridecide la causa,
viene cassata la sentenza impugnata
termini > salvo le impugnazioni straordinarie, vi sono termini perentori per poter impugnare
una sentenza viziata (che altrimenti si sana, tranne c.d. sentenza inesistente)
termine breve > decorre dal momento della notificazione della sentenza
da una parte alla sua controparte
termine lungo
> senza notificazione
viene meno la possibilità di impugnare con mezzi ordinari sopo 6mesi dalla pubblicazione della sentenza, in quanto questa passa in giudicato
non si applica alla parte contumace che dimostra di non aver avuto conoscenza del processo, per vizio dell'atto di citazione o della sua notificazione
il termine per far valere il
reg di competenza
è di 30gg dalla comunicazione dell'ordinanza**
valgono sia per il notificante che il notificatore
30gg per appello e revocazione, 60gg per cass
L'acquiescenza
> consiste nell'
accettazione della sentenza
qualora
la sentenza
venga
accettata, passa in giudicato prima della decorrenza dei termini
può anche esserci acquiescenza
parziale
> in quanto la sentenza non deve necessariamente riguardare tutti i capi della sentenza
la sentenza non è un blocco MA capi di sentenza > questioni (singoli punti controversi) (di rito o di merito)
esplicita
>
dichiarazione esplicita in atto unilaterale non recettizio
implicita
>
fatti concludenti, cioè comportamenti incongruenti con la volontà di impugnare
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