Per quanto riguarda le reti funzionalmente isolate, l’Agenzia considera conformi ai requisiti essenziali a essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione di verifica redatta a valle dell’applicazione delle procedure di certificazione di cui alla decisione della Commissione 2010/713/UE e, mutatis mutandis, secondo principi e metodologia di cui al D.Lgs. 57/2019 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/250, fatto salvo che gli standard di riferimento sono quelli elencati dal decreto ANSF 1/2019 e che, ai fini della corretta trasposizione dei procedimenti di seguito specificati al contesto delle reti funzionalmente isolate, occorre riferirsi a quanto riportato al §14. Ove non espressamente modificato dal §14, ogni richiamo a parti e paragrafi del D.Lgs. 57/2019 è a intendersi come obbligo di applicazione dei principi procedimentali e tecnici in essi riportati.