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TUTELA DEI MINORI - Coggle Diagram
TUTELA DEI MINORI
ART. 315 BIS C.C.
- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
- Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
- Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
DECRETO LEGISLATIVO
28 DICEMBRE 2013, N. 154
l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
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LEGGE 10 DICEMBRE 2012, N.219 - RIFORMA DELLA FILIAZIONE
Elimina le distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli:
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ridefinisce le competenze di tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli;
elimina ogni residua discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi;
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