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GIURISDIZIONE PT.2, -, - - Coggle Diagram
GIURISDIZIONE PT.2
in quanto presupposto processuale, la cui mancanza può quindi caducare tutte le attività processuale, è necessario che se contestata dalle parti venga accertata il prima possibile
art. 187 - la rimessione in decisione per la pronuncia sulla giurisdizione è possibile, ma dipende dalla discrezionalità di G
per sfuggire a tale discrezionalità ed evitare che la questione si riproponga in tutti i gradi del giudizio, il legislatore mette uno strumento a disposizione delle parti
regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c.)> permette a ciascuna delle parti di rivolgersi alla corte di cass. per una pronuncia definitiva e vincolante sulla sussistenza o meno della giurisdizione in capo al giudice adito
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Nel nostro ordinamento per diverso tempo è stata esclusa, nei casi di difetto di giurisdizione, la possibilità di translatio iudicii > cioè la possibilità di far salva gli effetti della domanda e delle attività svolte all'interno del processo che si dovesse concludere con la declaratoria di mancanza di giurisdizione
nel 2007 vi è stata la svolta > a seguito di una lettura costituzionalmente orientata della norma, la cassazione ammette la translatio iudicii nei casi di difetto di giurisdizione ordinaria a favore del giudice speciale
interviene la corte cost. dichiarando incostituzionale il fatto che non sia prevista nelle ipotesi di declinatoria di giurisdizione, la translatio iudicii
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