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IL GOVERNO - Coggle Diagram
IL GOVERNO
E' UN ORGANO ESECUTIVO, HA COMPITI PROPRI, DIVERSI DA QUELLI DEL PARLAMENTO
QUINDI SE IL PARLAMENTO DELIBERA, IL GOVERNO OPERA
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INOLTRE COMPRENDE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED I MINISTRI, INSIEME FORMANO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RAPPRESENTA IL GOVERNO E GLI SPETTA DI SCEGLIERE I MINISTRI E PROPORNE LA NOMINA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
INOLTRE IL SUO COMPITO ESSENZIALE E' QUELLO DI GARANTIRE L'UNITA' DELL'AZIONE DEL GOVERNO E DI DIRIGERNE E COORDINARE L'ATTIVITA'
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA IL COMPITO DI DETERMINARE LA POLITICA GENERALE DEL GOVERNO E APPROVARE I DISEGNI DI LEGGE DA PRESENTARE ALLE CAMERE
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PER GARANTIRE IL SUO MIGLIOR FUNZIONAMENTO SONO STATI CREATI DEGLI ORGANI NON PREVISTI DALLA COSTITUZIONE, PER QUESTO MOTIVO VENGONO CHIAMATI ORGANI NON NECESSARI
SOTTOSEGRETARI: COLLABORATORI DEI MINISTRI CHE SONO DELEGATI AD ESEGUIRE PARTICOLARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE
COMMITATI INTERMINISTERIALI: COMITATI CHE PRENDONO DECISIONI PER CONTO DEL GOVERNO QUANDO COINVOLGONO PIU' MINISTRI
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COMMISARI STRAORDINARI DEL GOVERNO: SOGGETTI INCARICATI DAL GOVERNO DI COMPIERE MISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE
IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COSNIGLIO E DEI MINISTRI E' DETTO FORMAZIONE DI GOVERNO, SPETTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SI SVOLGE IN 3 FASI:
INCARICO: QUANDO IL QUADRO POLITICO E' CHIARO, IL PRESIDENTE AFFIDA L'INCARICO DI FORMARE IL NUOVO GOVERNO A UN ESPONENTE POLITICO
POI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO INCARICATO PROCEDE A SABILIRE CONTATTI CON LE DELEGAZIONI DEI PARTITI
SE RIESCE A CREARE UNA MAGGIORANZA SI RECA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GLI PROPONE LA LISTA DEI MINISTRI
SE FALLISCE DEVE RIMETTERE IL MANDATO E RINUNCIARE ALL'INCARICO, CHE POI IL PRESIDENTE AFFIDERA' AD ALTRI
CONSULTAZIONI: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEVE NOMINARE UN GOVERNO CHE POSSA OTTENERE LA FIDUCIA DELLA MAGGIORANZA PARLAMENTARE
PIU' LA SITUZIONE PARLAMENTARE E' CHIARA, PIU' IL COMPITO DEL PRESIDENTE E' SEMPLICE
NOMINA E GIURAMENTO: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROCEDE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI
I MEMBRI DEL GOVERNO DOVRANNO POI GIURARE DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESSERE FEDELI ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI, DI ESERCITARE LE LORO FUNZIONI NELL'INTERESSE DELLA NAZIONE
UNA VOLTA DOPO AVER NOMINATO IL NUOVO GOVERNO, ESSO DOVRA' PRESENTARSI ALLE CAMERE ENTRO 10 GIORNI PER ESPORRE IL PROGRAMMA E OTTENERE LA FIDUCIA
SI VOTA PER VOTO PALESE CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE, E SE NON DOVESSE OTTENERE LA FIDUCIA DOVRA' PRESENTARE LE DIMISSIONI
A DIFFERENZA DELLE CAMERE, IL GOVERNO NON HA UN TEMPO DI SCADENZA, INFATTI RESTA IN CARICA FINCHE' HA FIDUCIA DELLE CAMERE: QUESTO E' UN RAPPORTO PERMANENTE
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IL GOVERNO ''SFIDUCIATO'' E' TENUTO A PRESENTARE LE DIMISSIONI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E COSI' INIZIERA' LA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN NUOVO GOVERNO
TUTTAVIA, IL GOVERNO DIMMISSIONATO, RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSIVO, PER EVITARE CHE SI DETERMINI UN VUOTO NELLA DIREZIONE DELLO STATO
LE CRISI SI APRONO CON QUESTA PROCEDURA SONO DETTE CRISI PARLAMENTARI, IN QUANTO SONO DETERMINATE DA MOTIVI CHE RIGUARDANO IL RAPPORTO DI FIDUCIA TRA IL GOVERNO ED IL PARLAMENTO
MA SONO PIU' FREQUENTI LE CRISI EXTRAPARLAMENTARI, OSSIA QUELLE DETERMINATE DAI CONTRASTI TRA I PARTITI DELLA MAGGIORANZA