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COMPETENZA PER TERRITORIO, - - Coggle Diagram
COMPETENZA PER TERRITORIO
risponde all'
esigenza di ripartire le controversie tra diversi giudici, ugualmente competenti per materia e valore, esistenti sul territorio italiano
il leg. vuole bilanciare
2 fondamentali criteri
tutelare ed agevolare il
diritto di difesa
in particolare del convenuto, che è quello esposto all'azione dell'Attore
alla prima ratio corrisponde la
competenza territoriale semplice
le cui regole sono
liberamente derogabili dalle parti
tutelare il miglior
esercizio della giurisdizione
prevedendo che in taluni casi sia competente il G più idoneo a decidere per la sua collocazione territoriale
alla seconda ratio corrisponde la
competenza territoriale funzionale
le cui regole sono
inderogabili
categoria di mezzo è quella dei
fori esclusivi ma derogabili dalle parti
> limitano la scelta del foro dell'attore, ma sono comunque derogabili dalle parti con determinate modalità
competenza per TERRITORIO SEMPLICE
si basa sulla regole generale del
foro del convenuto
sono poi stabiliti
due fori alternativi e concorrenti a quello del convenuo in materia di obbligazione
Giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione (di conclusione del contratto)
giudice del luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita
in quanto facoltativi, l'Attore può decidere se proporre domanda davanti al foro del convenuto o in uno di questi due
è prevista la competenza del G del luogo ove il contenuto ha la residenza o il domicilio > se questi non sono conosciuti dove ha dimora
salvo che la legge stabilisca diversamente > cioè le regole della competenza per territorio funzionale
competenza per TERRITORIO FUNZIONALE
ipotesi in cui
la legge prescrive la competenza di uno specifico foro e lo rende inderogabile dalle parti
per individuare tali fori esclusivi di carattere funzionale si fa riferimento all'art.28 c.p.c. > enuncia la regola generale della libera derogabilità dei fori di legge, ad eccezioni di:
cause in cui è
necessario l'intervento del PM
l'esecuzione forzata
su cose mobili o immobili è inderogabilmente competente il G del luogo dove si trova il bene
sull'espropriazione forzata di crediti, è inderogabilmente competente G del luogo dove risiede il terzo DEB
per l'esecuzione forzata di fare o non fare> luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto
l'opposizione all'esecuzione forzata
> G del luogo dell'esecuzione, salvo diversamente stabilito nell'atto di precetto
il procedimento cautelare
> G dei provvedimenti cautelari
i procedimenti possessori
> G del luogo dove è avvenuto il fatto denunciato
i procedimenti in camera di consiglio
> G indicati di volta in volta per il procedimento
i numerosi casi in cui la legge prevede espressamente l'inderogabilità
in relazione ai fori esclusivi ma derogabili dalle parti
in tutte le ipotesi di :
foro per i beni immobili,
foro dell'aperta successione,
foro della società,
foro del condominio,
foro della gestione
è nella facoltà delle parti accordarsi per la deroga dei criteri stabiliti dal codice, indicando un foro competente diverso da quello individuato dalle legge
l'accordo delle parti deve far riferimento a uno o più
affari determinati
, risultare da
atto scritto
e salvo diversamente previsto
non da competenza esclusiva al G indicato, ma aggiunge semplicemente un foro
può essere
successivo > se deriva da specifico accordo in data posteriore alla nascita dell'obbl.
tacito > qualora C non contesti nei termini prescritti, la relativa eccezione davanti al G incompetente
contestuale > alla nascita dell'obbligazione dedotta in giudizio
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