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GIURISDIZIONE - Coggle Diagram
GIURISDIZIONE
è un presupposto processuale ovvero elemento processuale in assenza del quale G non può esprimersi sulla controversia
def. classica dichiarazione e attuazione della volontà della legge, mediante la sostituzione dell'attività degli organi giudiziaria a quella dei soggetti coinvolti
doppio spirito > dichiarativo, che la lega al processo di cognizione, e attuativo, la lega a quello esecutivo
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tale def. ha subito un'evoluzione > non più espressione di un potere pubblicistico, ma servizio a disposizione del cittadino
mediazione, si ha giurisdizione anche se non vi sono organi dello stato
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l'esercizio del potere giurisdizionale non è assoluto e incondizionato > la giurisdizione ordinaria ha un ambito di operatività con precisi confini, ipotesi in cui la sussistenza di ulteriori e differenti ordini di giurisdizione opera come limite alla giustizia ordinaria
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oggetto della giurisdizione ordinaria è la tutela dei diritti soggettivi, rapporti giuridici e status personali
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anche lo straniero e la persona giuridica straniera sono ammessi a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino
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la giurisdizione si determina in base alle norme vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda > le modifiche successive a tale momento non rilevano per la rilevazione del giudice -> perpetuatio jurisdictionis
tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo > favor nell'attribuzione delle cause agli organi di giurisdizione interni