art.54
-Per assicurare qualità dei servizi, prevenzione corruzione, e rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità esclusività e cura interesse pubblico, governo definisce codice di comportamento.
-Specifica sezione codice su corretto utilizzo di tecnologie e social media.
-La violazione del codice di comportamente è fonte di responsabilità disciplinare e violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti anche civile, amministrativa e contabile.
-Licenziamento per violazioni gravi o reiterate
-Whispleblowing: segnalazione di condotte illecite.
art.55bis
-Rimprovero verbale da responsabile della struttura per sanzioni di minore gravità
-Sanzioni superiori segnalate dal responsabile all'udp entro 10 giorni. Udp contesta entro 30 per contradditorio.
art.55quat
-sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
falsa attestazione della presenza in servizio, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa
-assenza ingiustificata tre giorni in biennio o sette in decennio o mancata ripresa del servizio
-ingiustificato rifiuto del trasferimento
-falsità documentali o dichiarative per instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni.
-reiterazione di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale.
-condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro
-gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento
-commissione dolosa, o gravemente colposa
-sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio
-insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi
-falsa attestazione della presenza in servizio in flagranza o con video-sorveglianza o registrazione accessi: immediata sospensione.
-per dirigenti o responsabili del servizio: omessa segnalazione di illecito punibile con il licenziamento e segnalazione ad Autorità giudiziaria per accertamento altri eventuali reati.
art.55quinq
da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1600€ per falsa attestazione presenza o falsa certificazione, oltre a responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, nonché danno d'immagine o risarcire il danno patrimoniale per retribuzione indebita.
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