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LE RESPONSABILITA' - Coggle Diagram
LE RESPONSABILITA'
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
il debitore può essere esonerato se vi è un'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore
essa sorge con INADEMPIMENTO di un'obbligazione da parte del debitore
il danno risarcibile/patrimoniale è composto da DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE
danno emergente: perdita/diminuzione patrimoniale
lucro cessante: mancato guadagno/ciò che si sarebbe ottenuto
il danno patrimoniale è tale in quanto suscettibile di valutazione economica
affinché vi sia responsabilità contrattuale devono
sussistere i seguenti elementi:
inadempimento di un'obbligazione
imputabilità al debitore
il danno è conseguenza dell'inadepimento (nesso tra inadempimento del debitore e danno al creditore)
E' ESCLUSO se:
il danno si sarebbe verificato comunque, a prescindere dall'inadempimento
la valutazione del danno può presentare difficoltà
le parti possono inserire nel contratto, in via preventiva, CLAUSOLE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA del danno da inadempimento
CLAUSOLA PENALE : si stabilisce preventivamente una somma di denaro che sarà dovuta a titolo di risarcimento del danno in caso di inadempimento
CAPARRA CONFIRMATORIA : somma di denaro o cose fungibili date ad una parte al momento della conclusione del contratto
-> in caso di inadempimento, chi ha ricevuto la caparra recede dal contratto e si tiene la caparra a titolo di risarcimento
-> se è inadempiente chi ha ricevuto la caparra, l'altra parte può richiedere il doppio della caparra
-> in caso di adempimento la caparra deve essere restituita
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
fa sorgere un'obbligazione di RISARCIMENTO DEL DANNO (a carico del soggetto che ha tenuto una condotta sleale) liquidato secondo il criterio di INTERESSE NEGATIVO
essa deriva dalla:
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA DELLE TRATTATIVE (ART.1337 c.c)
dovere di chiarire, di informare
INGIUSTIFICATO RECESSO DELLE TRATTATIVE
non è possibile fa credere definitivo l'accordo sugli elementi essenziali del contratto e poi rifiutare la stipulazione
IL DANNO
vi è l'interesse contrattuale positivo e negativo
POSITIVO: vantaggi che sarebbero stati ottenuti e svantaggi che sarebbero stati evitati se si fosse stipulato il contratto
NEGATIVO: vantaggi che sarebbero stati ottenuti e danno evitati se non si fosse stipulato il contratto
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE
ARTICOLO 2043 cc (importantissimo!!)
" qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona danno ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno "
essa deriva da ATTO ILLECITO, VIOLAZIONE DI UN DIRITTO ASSOLUTO
presupposti per la resp. extracontrattuale:
deve sussistere un FATTO, una condotta umana
un evento dannoso, patrimoniale o non
vi è ingiustizia del danno (quando lede un interesse giuridicamente rilevante)
nesso di causalità tra condotta e evento dannoso
imputabilità del danneggiante: deve avere capacità naturale
accanto alle ipotesi di responsabilità contrattuale vi sono IPOTESI SPECIALI E DIFFERENZIATE
la principale è la RESPONSABILITA' OGGETTIVA/SENZA COLPA ll committente è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi
x il fatto dei dipendenti: c'è responsabilità oggettiva se il fatto commesso è stato realizzato nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito
x il danno cagionato da animali o cose
LIMITE: CASO FORTUITO
x l'esercizio di attività pericolose