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DIRITTO D'AUTORE - Coggle Diagram
DIRITTO D'AUTORE
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- Atti aventi forza di legge (Legge – Decreto Legge – Decreto Legislativo)
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Rapporti tra norme interne e norme dell’Unione Europea: prevalenza della normativa europea con il solo limite dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano
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- Giudici di merito: Tribunale – Corte d’Appello
- Giudice di legittimità: Corte di Cassazione
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- Corte di Giustizia dell’Unione Europea
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«Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale»
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-Il diritto d'autore, inteso come l’insieme dei diritti personali e patrimoniali afferenti un’opera dell’ingegno, spetta a titolo originario all'autore.
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-Il diritto dell’autore sorge con la creazione dell'opera e la necessaria esteriorizzazione della stessa, non rilevando le opere che restano a livello di puro pensiero, senza bisogno di alcuna formalità o deposito (si veda in proposito l’art. 2576 codice civile e l’art. 6 l. 22.4.1941, n. 633).
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Oltre alle opere originali, sono protette anche, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa (art. 4, l. 633/1941). Un’opera audiovisiva tratta da un libro è un esempio di elaborazione creativa di un’opera letteraria.
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2.il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione ed ad ogni danno dell'opera che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 20, l. 22.4.1941, n. 633)
3.il diritto di ritirare l'opera dal commercio quando concorrano gravi ragioni morali (artt. 142 e 143, l. 22.4.1941, n. 633).
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2.Mancanza di un limite temporale (dopo la morte dell’autore, il diritto può essere fatto valere dal coniuge e dai discendenti e ascendenti)
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- Legge 633/1941 (legge sulla protezione del diritto d’autore – d’ora in poi anche abbreviata come «LdA») art. 1 - oggetto del diritto d’autore sono le : «opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»
- L’opera protetta dal diritto d’autore è quell’opera dell’intelletto caratterizzata da creatività. Il carattere creativo dell’opera si identifica in una specifica e personale rappresentazione di una determinata idea o realtà
- Il diritto d’autore tutela la forma e non il contenuto, la rappresentazione formale, non l’idea di base
- Per identificare cosa protegge il diritto d’autore si è fatto ricorso alla teoria che distingue tra (i) “forma esterna” (l’insieme delle linee di un’opera pittorica, l’insieme delle parole di un’opera letteraria, etc.), protetta dal diritto d’autore, (ii) “forma interna” (ad esempio la trama di un libro), anch’essa protetta e (iii) “contenuto”, non oggetto di protezione da parte del diritto d’autore
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Opere in collaborazione : Nel caso di opere create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più autori, il diritto d'autore appartiene in comunione a tutti i coautori e le parti indivise si presumono di eguale valore, fatta salva la possibilità della prova per iscritto di un diverso accordo tra gli stessi coautori.
La disciplina dei rapporti patrimoniali tra i diversi autori è regolato dalle regole della comunione (es: opere cinematografiche)
Opere collettive: Le opere collettive sono invece le opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato di un coordinamento dei singoli contributi, di per sé compiuti e autonomi, effettuato al di fuori dell'attività di creazione degli stessi contributi (un esempio ne sono sono le riviste, opere composte di una pluralità di articoli – in tal caso l’esercizio diritti spetta all’editore)
Catena del valore nel settore audiovisivo: produzione, distribuzione, esercizio, distribuzione di copie dell’opera, fornitori di servizi media a richiesta, fornitori di servizi media lineari
Sia all’inizio che alla fine dalla catena centrale è l’opera dell’ingegno o meglio la titolarità di diritti di sfruttamento dell’opera dell’ingegno, attraverso questa si crea il valore
La titolarità dei diritti è garantita dalla legge sul diritto d’autore che istituisce un sistema di privativa, un vero e proprio sistema di monopolio sullo sfruttamento economico dell’opera
- Essenza dell’opera dell’ingegno: specifica e originale rappresentazione, operata dall'autore, della realtà o della fantasia; “individualità della rappresentazione”, “idoneità dell'opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un'idea, un fatto”
- Comparazione tra due opere, esemplificazione del concetto di plagio: “Non sussiste plagio cinematografico quando due opere presentino in comune il solo motivo ispiratore, peraltro non nuovo né originale (nel caso concreto si trattava di sue sceneggiature che avevano come protagonista la storia di un tassista)” (Trib. Roma, 20.7.1989). “Per aversi plagio non basta che l'idea che trova sviluppo in opere diverse sia la stessa, perché le idee per se stesse non ricevono protezione nel nostro ordinamento, ma è necessario che sia identico il modo concreto con cui sono realizzate e cioè la forma esterna di rappresentazione, sicché le due opere presentino nei loro elementi essenziali, sostanziali somiglianze” (Pret. Roma, 21.12.1987)
- Nell’opera protetta dal diritto d’autore occorre distingue tra opera (corpus mysticum) e supporto fisico nel quale l'opera dell'ingegno viene incorporata. E quindi tra i diritti di proprietà del supporto fisico e i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno