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IL TRASFERIMENTO DIRITTI PATRIMONIALI DI AUTORE – MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 177 DEL 2021
Il decreto legislative n. 177 del 8.11.2021 è intervenuto in varie parti della LdA. Per ciò che ci concerne:
- ha previsto all’art. 46 che gli autori dell’opera filmica abbiano diritto a un
compenso percentuale legato agli incassi dell’opera derivanti dalle proiezioni pubbliche dell’opera, stabilendo che tale compenso (diversamente da come era precedentemente previsto) non è rinunciabile
- ha previsto che gli autori dell’opera filmica abbiano diritto a un «compenso adeguato e proporzionato» per le altre forme di sfruttamento dell’opera e che tale compenso sia a carico degli utilizzatori, stabilendo che in caso di mancato accordo tra le categorie interessate, il compenso sarà stabilito con regolamento dell’AGCOM.
In linea generale poi, il D.Lgs. N. 177/ 2021 è intervenuto sulle norme generali generali che disciplinano il trasferimento dei diritti d’autore (appunto gli art. 107 e seguenti della LdA) stabilendo alcune norme applicabili a qualsiasi opera dell’ingegno.
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- L'art. 45 della l 633/1941 prevede che "L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
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- Opera cinematografica come prodotto industriale e opera dell’ingegno. Necessaria realizzazione dell’opera all’interno dell’impresa industriale del produttore, differentemente da altre categorie di opere
- Il fondamento dei diritti del produttore (da intendersi, secondo la giurisprudenza, come titolarità e non mero esercizio) è l’attività organizzativa da lui svolta. Eventuali diritti che gli autori si fossero riservati, varranno a limitare il diritto del produttore ma non possono attribuire agli autori dei diritti sul film prodotto che, come opera industriale, è nella titolarità del produttore
- Oggetto dei diritti del produttore è lo “sfruttamento cinematografico” da intendersi come sfruttamento dell’opera cinematografica “in quanto tale”, ossia come sequenza di immagini in movimento
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- Diritto di citazione - art. 48 prevede la citazione dei nomi degli autori, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo all'opera nella pellicola cinematografica
- Diritto di apportare modifiche e elaborare – secondo l’art 46 il produttore, "salvo patto contrario [...] non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44”. Normalmente però il produttore ottiene dai vari autori, ma non dal regista, il diritto di modificare e elaborare l’opera
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L'art. 32 l. 22.4.1941, n. 633 prevede "i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata”
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diritto esclusivo di utilizzare l'opera in ogni modo e forma originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge e ciò, in particolare, attraverso l'utilizzo dei diritti che vengono singolarmente individuati dagli articoli da 12 a 19 della l. 22.4.1941, n. 633.
Principali categorie di diritti patrimoniali: 1.I diritti di riproduzione e distribuzione 2.I diritti di comunicazione al pubblico
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-Libertà delle forme (il trasferimento dei diritti patrimoniali di autore non richiede alcune forma specifica). Nel corso degli anni la giurisprudenza ha poi
affermato che fatte salve le specifiche limitazioni e la disciplina previste per alcune tipologie contrattuali (come ad esempio il contratto di edizione previsto agli art. da 118 a 135 della LdA), le parti era libere di disporre dei diritti patrimoniali d’autore come meglio ritenevano, ivi inclusa la cessione integrale. Recentemente però è intervenuto il Decreto Legislativo 177 del 2021 che ha posto una serie di limitazioni e regolamentazioni (vedi infra più avanti)
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-Nel caso di opere su commissione o in adempimento di rapporti di lavoro, pur se ogni acquisto da parte di un soggetto diverso dall'autore è necessariamente di tipo derivativo, si ritiene che i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno siano direttamente acquisiti dal datore di lavoro e dal committente quale effetto naturale del contratto di lavoro o della commissione.
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- I diritti patrimoniali d'autore hanno una durata limitata, che, in linea normale, si estende a tutta la vita dell'autore e fino alla fine del settantesimo anno solare successivo alla sua morte (art. 25 della l. 22.4.1941, n. 633)
- Il termine deve essere computato a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della morte.
- Se l'opera è composta in comunione tra più autori il termine decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo
IL TRASFERIMENTO DIRITTI PATRIMONIALI DI AUTORE – MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 177 DEL 2021
Tali modifiche, tutte in difesa degli autori e volte e riequilibrare la posizione negoziale cronicamente debole dell’autore, sono intervenute su 4 aspetti:
- all’art. 107 LdA è stato fissato il principio che gli autori (e gli interpreti esecutori) devono ricevere una «remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi» nonché «commisurata ai ricavi derivanti dal loro sfruttamento», e prevedendo che un compenso fisso (forfetario) debba essere un’eccezione. In tal modo si inserisce un principio generale di partecipazione dell’autore ai ricavi generati dall’opera
- all’art. 110 quater LdA ha inserito degli obblighi di comunicazione dei risultati economici di sfruttamento dell’opera
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- Il diritto d’autore non conosce la categoria specifica delle opere audiovisive. In linea generale si ritengono applicabili all’opera audiovisiva le norme previste per le opere cinematografiche in quanto compatibili
- Gli autori dell'opera cinematografica sono: il regista (o meglio “direttore artistico” secondo le parole della legge), gli autori del soggetto, gli autori della sceneggiatura e gli autori della musica originale
- Nel diritto statunitense l’opera cinematografica è considerata “work made for hire” (opera specificamente commissionata dal produttore) e il produttore è per tale ragione identificato come l’autore dell’opera
IL TRASFERIMENTO DIRITTI PATRIMONIALI DI AUTORE – MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 177 DEL 2021
- all’art. 110 quinquies LdA è stata definito il principio secondo cui gli gli autori (e gli interpreti esecutori) hanno diritto a «remunerazione ulteriore adeguata e equa» se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche
- all’art. 110 septies LdA ha previsto che a certe condizioni, nel caso di mancato sfruttamento dei diritti concessi in licenza, gli autori (e gli interpreti esecutori) possono agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto oppure revocare l’esclusiva del contratto stesso
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- Il produttore cinematografico è colui che organizza e dirige la produzione dell'opera, indipendentemente dal fatto che a tal fine impieghi capitali propri ovvero di altri soggetti, e che a tali altri soggetti sia riconosciuto un limitato diritto di approvazione
- Si presume come produttore chi è indicato come tale nella pellicola
Il cosiddetto “final cut”, e cioè il diritto di definire la forma finale, il montaggio finale dell’opera. In assenza di regole normative, è uso del settore che sia attribuito al regista nelle opere cinematografiche e al produttore (o meglio al broadcaster) nelle opere televisive. Qualora non spetti al regista, occorre però chiedersi se questi rientri o meno tra gli autori o non sia piuttosto il produttore o broadcaster l’autore dell’opera
- Oggetto e ambito di applicazione dell'art. 50 l. 22.4.1941, n. 633 "Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa”. Tale norma va coordinata poi con la novella introdotta dall’art. 110 septies LdA