IRES

è imposta sul reddito delle società e viene applicata sul reddito imponibile delle società di capitali e delle cooperative -> aliquota del 24%

Soggetti passivi (art.73)

società, gli enti commerciali residenti in italia (società di capitali, cooperative e mute assicurazioni) oltre che enti pubblici e pvt. diversi dalle società residenti nello stato e che che svolgono nel territorio dello Stato una attività commerciale come oggetto esclusivo o principale

enti non commerciali residenti nel territorio dello stato

società ed enti di qualsiasi tipo e i trust, con personalità giuridica e non residenti nel territorio dello Stato

Base imponibile 1) gruppo: si calcola con le variazioni in aumento o in diminuzione sull'utile civilistico ossia l'utile fiscale derivante dal conto economico (costi e ricavi aziendali) tenendo conto dei principi generali di misurazione del reddito d'impresa

art. 109 del tuir pr. di competenza: costi e ricavi vengono considerati in relazione al periodo di competenza degli stessi indipendentemente dall'effettivo sostenimento del costo o dell'incasso del ricavo

principio di correlazione dei costi con i ricavi: posson essere portati in deduzione in un periodo amministrativo solo i costi che sono stati sostenuti per realizzare i ricavi in quel periodo

principio di inerenza: stabilisce che possiamo dedurre solo i costi sostenuti per produrre componenti positivi da assoggettare a tassazione, NO deducibile i costi sostenuti dall'azienda per realizzare i debiti esenti

imposta complementare all'IRPEF ma con una categoria di destinatari molto più ampia (tutte le organizzazioni idonee a essere titolari di rapporti giuridici a contenuto patrimoniale aventi scopi lucrativi e non lucrativi) che esclude p. fisiche e enti sottoposti a regime fiscale di trasparenza

a personalità attenuata: colpisce il reddito prodotto dale società disinteressandosi della posizione individuale dei soci

proporzionale con una sola aliquota ordinaria del 24%, idonea ad essere maggiorata o ridotta a seconda del contribuente e delle condotte incentivate dal legislatore

Residenza fiscale: determina l'ampiezza della base imponibile (per le persone giuridiche residenti -> i redditi ovunque prodotti nel mondo; per le persone giuridiche non residenti -> i redditi prodotti nel territorio dello Stato)- Si considerano fiscalmente residenti in italia se nella maggior parte del periodo d'imposta hanno:

La sede dell'amministrazione: dove sono prese le decisioni di carattere operativo

L'oggetto principale: criterio formale che indica l'attività essenziale svolta per il raggiungimento degli scopi

La sede legale: si evince dall'atto costitutivo o dallo statuto

enti diversi dalle società enti diversi dalle società: le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

casi di esterovertizione: fittizia collocazione della residenza fiscale in un paese con un regime fiscale di favore

vige presunzione legale relativa alle residenza in italia di società estere che integrano questi presupposti contemporaneamente: 1) sono controllate da sogg. residenti in Italia o controllate per la maggior parte da sogg. residenti in It; 2)controllano società o enti residenti ai fini fiscali in Italia

Requisito della commercialità art 55.: rileva per gli enti (società di capitali sono già commerciali di forma giuridica) che si dicono commerciali solo se l'oggetto principale o esclusivo è lo svolgimento di un'attività commerciale (che rileva dalla legge, dall'atto cost. o dallo statuto)

art 55. tuir conferisce indirettamente rilevanza anche al requisito della economicità = sussiste se l'attività è programmata in maniera tale che i ricavi comprano i costi

Aliquota Ires: 24% della base imponibile 8utile d'esercizio) , conduce alla determinazione di un'imposta lorda

sono previsti regimi speciali in relazione alla particolare attività svolta o alla situazione straordinaria dell'impresa

Base imponibile 2) gruppo degli enti non commerciali compresi i trust: si determinano applicando le stesse regole delle persone fisiche

Base imponibile 3) gruppo società e enti non residenti: reddito complessivo è ristretto a quanto prodotto in italia, da cui si escludono i redditi esenti, quelli soggetti al gruppo d'imposta o ad imposta sostitutiva