regolazione dei rapporti di lavoro: impronta garantista. rivolta alla tutela del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e della sua stabilità nel tempo, che nell'Italia prefascista era vietato. Tra la metà degli anni '50 e gli anni '60: sostenuta crescita economica, il settore agricolo perde il primato occupazionale a favore di quello industriale. Stringente regolazione dei mercati di lavoro.
Legge 230/1962: disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, ammesso come eccezione, ribadendo la centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Legge 604/1966: disciplina l'istituto del licenziamento individuale nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato a favore dell'obbligo del datore di lavoro di comunicare per iscritto le ragioni del licenziamento. Il licenziamento può avvenire per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (se dovuto a gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore) o oggettivo (ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro). Il datore deve scegliere tra la riassunzione del lavoratore entro tre giorni o il risarcimento pecuniario del danno.
Riconosce la nullità del licenziamento discriminatorio derivante da ragioni di credo politico, religioso, appartenenza a un sindacato.
Legge 300/1970: Statuto dei lavoratori. Risposta alle tensioni sociali e alla forte conflittualità che in quegli anni avevano raggiunto il culmine con scioperi e manifestazioni del 1969. Tocca numerose materie tra cui: diritti di libertà sui luoghi di lavoro; tutela del posto di lavoro, della professionalità e della salute; protezione delle libertà sindacali; disciplina della presenza sindacale sui luoghi di lavoro; tutela giurisdizionale delle libertà e attività sindacali. Articolo 18 definisce la sanzione in caso di licenziamento illegittimo, stabilisce uno specifico regime sanzionatorio in caso di licenziamento individuale privo di giusta causa o di giustificato motivo applicabile solo ai lavoratori delle aziende che occupano più di 15 dipendenti nell'unità produttiva. Il regime sanzionatorio introdotto dall'articolo 18 supera il sistema di tutela obbligatoria previsto dalla legge 604/1966 configurando una tutela reale della stabilità del rapporto di lavoro che a seguito dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento dovrà essere ricostituito come se non fosse mai stato interrotto.
Accordo interconfederale Lama - Agnelli del 1975: interveniva sulla scala mobile, meccanismo di adeguamento dei salari all'inflazione, al fine di rafforzare la tutela del potere d'acquisto dei lavoratori contro l'aumento dell'inflazione a seguito della crisi petrolifera del 1973. Consisteva in un sistema d'indicizzazione delle retribuzioni che devono adeguarsi alle variazioni dell'indice dei prezzi. Si stabilì in cambio della riduzione di conflittualità sindacale l'unificazione del punto di contingenza per tutti i lavoratori.