PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI
1° FASE: iniziativa legislativa
2° FASE: esame e approvazione della Camera
3° FASE: esame dei progetti approvati dal Senato
4° FASE: la promulgazione e la pubblicazione
Il progetto di legge può essere proposto da:
CNEL
membri del Parlamento
5 consigli regionali
popolo (50mila elettori)
Governo
disegni di legge
proposte di legge
proposte di legge
proposte di legge
proposte di legge
3) Commissioni in sede consultiva
Possibili emendamenti (proposte di modifica)
1) 2 fasi:
Esame dalla Commissione permanente (Commissione in sede referente)
Discussione e deliberazione dall'Assemblea
2) Commissione stabilisce progetti "abbinati"
4) Relatore prepara relazione (testo Commissione) per Assemblea
Discussione in Aula da un Comitato dei nove (chi ha svolto l'esame in sede referente)
5) Esame dei singoli articoli
Dichiarazioni di voto
Approvazione del progetto
1) Messaggio del Presidente dell'altro ramo del Parlamento
Assegnato in Commissione in sede legislativa o referente
Il progetto segue il procedimento ordinario
2) Se il Senato ha modificato il progetto
torna a Montecitorio
l'esame alla Camera riguarda le parti mofìdificate
3) Continua la navette tra Camera e Senato fino a quando non concordano nell'approvare un testo identico
2) La promulgazione deve avvenire entro 1 mese
3) Rinvio presidenziale
1) Promulgazione: atto che attesta che un testo è stato approvato come legge; pubblicazione e osservanza
legge approvata quindi dev'essere promulgata
Dopo promulgazione, legge viene pubblicata
4) Pubblicata dal Ministro della giustizia
Pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
5) Vacatio Legis: in vigore (obbligatoria) dopo 15 giorni
ART. 70: funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere