PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI

1° FASE: iniziativa legislativa

2° FASE: esame e approvazione della Camera

3° FASE: esame dei progetti approvati dal Senato

4° FASE: la promulgazione e la pubblicazione

Il progetto di legge può essere proposto da:

CNEL

membri del Parlamento

5 consigli regionali

popolo (50mila elettori)

Governo

disegni di legge

proposte di legge

proposte di legge

proposte di legge

proposte di legge

3) Commissioni in sede consultiva

Possibili emendamenti (proposte di modifica)

1) 2 fasi:

Esame dalla Commissione permanente (Commissione in sede referente)

Discussione e deliberazione dall'Assemblea

2) Commissione stabilisce progetti "abbinati"

4) Relatore prepara relazione (testo Commissione) per Assemblea

Discussione in Aula da un Comitato dei nove (chi ha svolto l'esame in sede referente)

5) Esame dei singoli articoli

Dichiarazioni di voto

Approvazione del progetto

1) Messaggio del Presidente dell'altro ramo del Parlamento

Assegnato in Commissione in sede legislativa o referente

Il progetto segue il procedimento ordinario

2) Se il Senato ha modificato il progetto

torna a Montecitorio

l'esame alla Camera riguarda le parti mofìdificate

3) Continua la navette tra Camera e Senato fino a quando non concordano nell'approvare un testo identico

2) La promulgazione deve avvenire entro 1 mese

3) Rinvio presidenziale

1) Promulgazione: atto che attesta che un testo è stato approvato come legge; pubblicazione e osservanza

legge approvata quindi dev'essere promulgata

Dopo promulgazione, legge viene pubblicata

4) Pubblicata dal Ministro della giustizia

Pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

5) Vacatio Legis: in vigore (obbligatoria) dopo 15 giorni

ART. 70: funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere